Page 375 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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         1    D. L.vo 62/2008, art. 64bis.
         2    D. L.vo 62/2008, art. 65.
         3    D. L.vo 62/2008, art. 65, co. 3.
         4    Art. 68, co.6 del D. L.vo 42/2004: cfr. a tale proposito la nota 8. Questo contributo deve molto, per l’analisi degli as-
         petti normativi e procedurali, al prezioso lavoro di FamiGlietti 2010, che mi è stato generosamente messo a disposizione
         dall’Autore.
         5    Solo nel caso del co. 2, lett. a), dell’art. 65 si parla di divieto per le “cose” appartenenti ai soggetti indicati all’art. 10,
         co. 1, (cioè pubblici) fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall’art. 12. La differente denominazione è
         comprensibile in quanto tali “cose”, di appartenenza pubblica e in possesso dei requisiti  di temporalità previsti dall’art.
         10, co. 5 del Codice, sono trattate come beni culturali solo in via cautelativa, in attesa della procedura di verifica che
         potrebbe anche avere esito negativo.
         6    L’attestato di libera circolazione, documento che autorizza l’uscita dall’Italia; la licenza di esportazione per le cose
         che sono dirette verso paesi non appartenenti alla Unione Europea e che rientrino nelle categorie dell’allegato A del
         D.L.vo 42/2004; cfr. l’art. 68 del Codice.
         7    Art. 70 del Codice.
         8    Si ricordano soltanto alcuni delle più importanti e recenti pubblicazioni di F. Lafarge; R. Tamiozzo, A. Giuffrida,
         M. Frigo.
         9    L’art. 35 della legge 1089/1939 stabiliva che si potesse vietare “l’esportazione dal regno” quando l’uscita di un bene
         costituisse un “ingente danno per il patrimonio nazionale”. Il D.L. 288/192 (convertito nella legge 487/1972) limitò
         l’ingente danno a semplice danno:  se la norma, sostanzialmente frutto della impostazione meno estetizzante e più
         storicistica maturata negli anni ‘60 del secolo scorso e codificata negli atti della Commissione Franceschini, diventò in
         tal modo apparentemente più estensiva, in realtà essa rappresentò una sorta di contraddizione, poiché in tal modo
         potevano essere sottoposte al divieto di esportazione cose di interesse minore rispetto a quello richiesto per il vincolo,
         provvedimento che peraltro non era obbligatorio. La legge 88/1998, emessa per adeguare la normativa italiana del
         settore a quella comunitaria intervenuta nel frattempo (Reg. CEE 3911/1992) mantenne questa impostazione, intro-
         ducendo tuttavia l’obbligo del vincolo solo qualora ci fosse stato un ricorso contro il diniego poi  respinto. L’obbligo
         della dichiarazione conseguente al diniego è sancito per la prima volta dall’art. 66 del T.U. (D. L. 490/1992) e poi dal
         co. 6 dell’art. 68 del Codice, che stabilisce con chiarezza che il grado di interesse culturale che determina un diniego (il
         comma specifica che l’interesse è “a termini dell’art. 10”) è lo stesso che determina un provvedimento di dichiarazione
         (il quale dichiara l’appartenenza al patrimonio culturale nazionale del bene), istituendo un collegamento che conforma
         la normativa interna a quella comunitaria.
         10    D. L.vo 62/2008, art. 10, co. 4, b).
         11    D.L. 63/2005, convertito con la legge 109/2005; D.L. 164/2005; D. L.vo 156/2006. Su questo argomento cfr. montorSi
         2006, p. 2.
         12    Si vedano a questo proposito il contributo di P.G. Ferri e il contributo di S. Pennestrì in questa stessa sede, a cui si
         rimanda, nei quali, anche se da diversi punti di vista, si affronta più estesamente il problema.
         13    Memorandum of Understanding Italia-USA, rinnovato il 19 gennaio 2011; 3012 Federal Register,  Vol. 76, No. 12/
         Wednesday, January 19, 2011/Rules and Regulations. A tale proposito si veda, in questo stesso volume, il contributo di
         S. Pennestrì. Ci sembra di fondamentale importanza che questo atto dichiari ufficialmente: “Coins constitute an insepa-
         rable part of the archaeological record of Italy, and, like other archaeological objects, they are vulnerable to pillage and
         illicit export”.
         14    Art. 68, co. 3 del Codice.
         15    Si veda a tale proposito in questo stesso volume, il contributo di C. ammannato, Esportazione in rete: la tutela on line.


















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