Page 376 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
P. 376

376                                                                                           DOSSIER












                                         BENI CULTURALI NUMISMATICI
                                   IL PUNTO DI VISTA DEI CARABINIERI TPC



          Premessa

               Sono oggetto di specifica tutela di Legge tutte le cose immobili e mobili, comprese le cose
          d’interesse numismatico, che ricadono sotto la definizione di “beni culturali” ai sensi dell’art. 10 del
          Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 42/2004 (Codice Urbani).


          Cosa deve fare il privato in caso di rinvenimento di un bene d’interesse numismatico?

               Ai sensi dell’art. 90 del Codice (Scoperte fortuite), deve farne denuncia entro ventiquattro ore al
          Soprintendente o al Sindaco ovvero all’Autorità di Pubblica Sicurezza e deve provvedere alla conser-
          vazione temporanea di esse nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Lo scopritore ha
          però facoltà di rimuovere il reperto, per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione, sino alla visita
          dell’Autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della Forza Pubblica. Le spese sostenute
          per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. Secondo l’art. 92 del Codice (Premio per i
          ritrovamenti) il Ministero corrisponde un premio allo scopritore non superiore al quarto del valore del-
          le cose ritrovate o, in alternativa, mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. Da sottolineare che lo
          scopritore che si sia introdotto o abbia ricercato in un fondo altrui senza il permesso del proprietario o
          del possessore, oltre ad incorrere nelle previste sanzioni penali, non ha diritto al premio in argomento.

          A chi appartiene il bene numismatico rinvenuto nel sottosuolo?

               In base all’art. 91 del Codice (Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate) le cose in qua-
          lunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che
          siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile (artt. 822 e 826 del
          codice civile).


          È legale l’uso del metal detector in Italia?

               La compravendita, la detenzione e l’uso è consentito dalla legge italiana. Tuttavia, il metal de-
          tector non può essere utilizzato, come d’altronde qualsiasi altro strumento, nelle ricerche di reperti
          archeologici e di beni culturali, tra cui quelli numismatici tutelati a norma del D.Lgs. 42/2004. Chiun-
          que esegue le suddette ricerche senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni dell’Ammini-
          strazione, è punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310,00 a euro 3.099,00 (art.
          175 del D.Lgs 42/2004).

          Chi si impossessa di beni di natura numismatica a seguito di ricerche clandestine

          o di rinvenimenti fortuiti, in cosa incorre?

               L’art. 176 del D.Lgs 42/2004 stabilisce che chiunque si impossessa di beni culturali indicati
          nell’art. 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’art. 91, è punito con la reclusione fino a tre anni e
          con la multa da euro 31,00 a euro 516,50. Il reato si perfeziona allorché l’autore abbia posto in es-
          sere un’azione a mezzo della quale abbia appreso la cosa, spostandola dal luogo in cui si trovava
          in origine, per collocarla sotto il proprio dominio esclusivo (Cass. Pen. 11/15.2.06 n° 13701).


          Beni Culturali numismatiCi il Punto di vista dei CaraBinieri
   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381