Page 377 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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DOSSIER                                                                                            377


         II possesso dei beni numismatici è consentito?

              Il possesso delle cose d’interesse numismatico tutelate a norma del D.Lgs. 42/2004 è consentito
         quando:
              • la dimostrazione del possesso risalga con certezza ad una data antecedente all’entrata in
         vigore della legge 20 giugno 1909 n. 364 che, per la prima volta, ha sancito la regola dell’apparte-
         nenza a titolo originario allo Stato delle cose d’interesse culturale ritrovate nel sottosuolo ovvero sia
         stato trasmesso per successione ereditaria;
              • sia nella disponibilità del soggetto perché rilasciato dallo Stato come premio;
              • sia stato acquistato presso attività di vendita al pubblico specializzate nel settore. Queste sono,
         peraltro, tenute all’osservanza delle normative dettate dalla disciplina del commercio e dalle disposi-
         zioni di polizia amministrativa, contenute negli artt. 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica si-
         curezza (Regio Decreto n. 773/1931) e negli artt. 242 e 247 del relativo regolamento di esecuzione (Re-
         gio Decreto n. 635/1940), nonché all’osservanza delle norme del Codice dei Beni Culturali, come ad
         esempio l’obbligo di rilascio dell’Attestato di autenticità e di provenienza (art. 64 del D.Lgs 42/2004).
              In tal caso, sarà importante verificare l’eventuale sussistenza sul bene della notifica d’interesse
         culturale di cui all’art. 15 del D. Lgs 42/2004. Si rammenta che il venditore è obbligato a notificare
         all’Amministrazione la cessione del bene, affinché questa sia posta in condizione di avvalersi even-
         tualmente del diritto di prelazione previsto dalla legge che consente all’amministrazione di acquista-
         re il bene e di essere preferito ad altri acquirenti. Comunque è consigliabile che l’acquirente faccia
         la comunicazione dell’avvenuta acquisizione del bene alla competente Soprintendenza, affinché
         valuti l’eventuale importanza del materiale. Nell’ipotesi di beni particolarmente interessanti dal pun-
         to di vista storico-scientifico, la Soprintendenza potrà avviare le procedure per il vincolo. Il bene
         vincolato rimarrà nella piena disponibilità del proprietario, ma questi è tenuto a provvedere alla
         sua corretta conservazione, secondo le prescrizioni della Soprintendenza. In caso di vendita deve
         essere presentata denuncia entro trenta giorni alla Soprintendenza, ai fini dell’eventuale esercizio
         del diritto di prelazione (art. 59 D.Lgs 42/2004).


         Si possono acquistare beni numismatici all’estero?
              Si. Un privato può acquistare all’estero beni d’interesse numismatico nel rispetto della legisla-
         zione del Paese di origine, introducendoli in Italia ottemperando a quanto previsto dall’art. 72 del
         D.lgs. 42/2004, ovvero nel rispetto delle vigenti normative in materia doganale e fiscale.


                            SUGGERIMENTI PER GLI APPASSIONATI DI NUMISMATICA


              In linea generale, occorre conservare la documentazione che comprovi dettagliatamente l’acqui-
         sto di ogni singolo pezzo: fatture, scontrini, ricevute, cartellini, fotografie, cataloghi da cui proviene il
         materiale, verbali di aggiudicazione, licenze di esportazione, sdoganamenti e quant’altro possa essere
         utile a fare emergere la limpida condotta del collezionista ed il legittimo possesso delle monete.
              Evitare di cadere in “tentazione” cercando di fare a tutti i costi “l’affare” o l’acquisto “sottoban-
         co”, dietro al quale solitamente si nasconde una truffa o, peggio ancora, materiale di provenienza
         illecita. Fare attenzione in particolare se:
              • sono visibili residui di terra sulle monete, in quanto potrebbero essere riconducibili a
              recente attività di scavo clandestina (es. lotti di gruzzoli di monete da pulire);
              • il cedente non sia in grado di fornire/con adeguata ed esaustiva documentazione, la
              provenienza delle monete;
              • il prezzo sia molto al di sotto del possibile valore di mercato;
              • sia proposto da persone non addette al settore.
              Si ritiene opportuno precisare che, l’osservanza scrupolosa delle suddette precauzioni può
         talvolta non essere sufficiente ad escludere il rischio per il collezionista di entrare in possesso di
         una moneta di provenienza illecita, con conseguenti risvolti giudiziari, ma gli permetterà, tuttavia,
         di dimostrare la trasparenza della condotta.


         Beni Culturali numismatiCi il Punto di vista dei CaraBinieri
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