Page 16 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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                       Tutte le tipologie degli scudi d’argento rientrano nell’Elenco delle monete nazionali
                  ed estere e degli antichi Stati d’Italia, aventi corso legale nel Regno, che debbono essere ac-
                  cettate dalle casse pubbliche, allegato al Regio Decreto del Ministro del Tesoro del 7 marzo
                  1907, n. 149 (G.U. 18 aprile 1907, n. 92) . In particolare, si tratta delle “monete d’argento a
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                  900/1000, ossia gli scudi da lire 5, coniati a sistema monetario decimale nello scorcio del
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                  guenti. Nella prima metà del secolo XIX dagli antichi Stati d’Italia. Repubblica Subalpina,
                  Repubblica d’Italia e Regno d’Italia sotto Napoleone I, Regno di Napoli sotto Gioacchino
                  Murat, Principato di Lucca e Piombino creato da Napoleone I, con a capo Felice ed Elisa
                  Baiocchi, Regno di Sardegna, Ducato di Parma e Piacenza, Governi Provvisori di Milano e
                  Venezia, Regno d’Italia, Repubblica di San Marino” (cat. I-XIII; tavv . I-XXIV). Lo stesso de-
                  creto stabiliva inoltre che “Per effetto della Convenzione internazionale 6 novembre 1885,
                  approvata con legge 30 dicembre dello stesso anno, n. 3590, hanno pure corso legale gli
                  scudi degli Stati esteri facenti parte della lega latina, cioè Francia, Belgio, Sardegna e Gre-
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                  cia”  (cat. XIV-XV; tav . XXV).
                       Gli scudi d’argento cessarono il loro corso il 30 settembre 1927 con il Regio decreto-legge
                  23 giugno 1927 n. 1148, che introduceva il riordinamento della circolazione monetaria metal-
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                  lica, il loro ritiro dalla circolazione e la loro prescrizione . Il decreto proibirà anche da quel
                  momento “ a chiunque”, di “raccogliere, incettare e detenere, comunque, i predetti scudi da L
                  5 ( . . .), salvo per gli esemplari detenuti in numero limitato, per raccolte o collezioni” . Quest’ul-
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                  tima concessione del Ministero del Tesoro può forse contribuire a chiarire le circostanze e
                  le motivazioni alla base di questo deposito, che ha permesso di salvare dalla fusione e dalla
                  riconversione monetaria numerosi esemplari delle nostre antiche zecche estremamente rari,
                  destinandoli alle collezioni dei medaglieri italiani .
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                  Fig. 1 – Tesoreria CenTrale dello sTaTo presso la BanCa d’iTalia. La cassetta di legno che custodiva le “valute ricevute per
                  la conversione e riconiazione e accantonate per collezioni”. © MEF-BdI.


                  La cassa con gLi scudi d’argento                                                   S. Pennestrì





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