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Direzione Generale per le Antichità – DOSSIER 189
I.2. LE SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI
Le Soprintendenze per i Beni Archeologici: funzioni e competenze
D.P.R. 26-11-2007 N. 233: REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I
A NORMA DELL’ ARTICOLO 1, COMMA 404, DELLA L. 27
BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI,
DICEMBRE 2006, N. 296. PUBBLICATO NELLA GAZZ. UFF. 15 DICEMBRE 2007, N. 291, S.O.
Art. 18
1. Le strutture periferiche di cui all’art. 16, comma 1, lettera b), svolgono, in particolare,
i seguenti compiti:
a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell’ambito del territorio di com
petenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni
generali centrali e regionali;
b) autorizzano l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali,
salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 3, lettera e-bis);
c) dispongono l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione, con le
modalita’ ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e
scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
d) provvedono all’acquisto di beni e servizi in economia;
e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di com
petenza, nelle conferenze di servizi;
f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi,
con le modalita’ ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i
relativi interventi conservativi;
g) curano l’istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari
di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al
fine di stabilire le modalita’ per l’accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;
h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di ve
rifica o di dichiarazione dell’interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche’ le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro con
tenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice;
i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale
centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprieta’ privata, quali l’au
torizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l’acquisto coattivo all’esportazione,
l’espropriazione,ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;
l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno
ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali
appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;
m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie pre
viste dal Codice;
n) istruiscono e propongono alla Direzione generale centrale competente, secondo
le modalita’ di cui all’art. 17, comma 3, lettera g), l’esercizio del diritto di prelazione;
o) esercitano ogni altro compito in materia di tutela del paesaggio ad esse affi
dato in base al Codice;
p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.
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