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184 Direzione Generale per le Antichità – DOSSIER
riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale
per la valorizzazione del patrimonio culturale.
I procedimenti della Direzione generale per le antichità sui beni numismatici
di interesse archeologico
La Direzione Generale per le Antichità è titolare dei procedimenti inerenti i beni numi
smatici di interesse archeologico brevemente illustrati in questa pagina. Sul sito della Dire
zione Generale per le Antichità (http://www.archeologia.beniculturali.it) una più dettagliata
spiegazione della procedura, del Servizio competente e della normativa di riferimento.
Con i provvedimenti che adotta, la Direzione Generale esprime la propria volontà relati
va alla ricerca e all’acquisizione dei beni archeologici, alla loro gestione e circolazione.
Certamente la tutela dei beni archeologici presenti sul territorio presenta varie problematiche.
La ricerca archeologica, quando non sia compiuta dagli uffici periferici del Ministero, ne
cessita di una autorizzazione specifica al soggetto pubblico o privato interessato per effettuare
scavi archeologici: la cosiddetta concessione di ricerca.
D’altronde, il rinvenimento di un bene archeologico, se conforme alla normativa, dà
diritto alla corresponsione di un premio di rinvenimento.
Altro aspetto è il controllo costante del territorio svolto dalle Soprintendenze per i beni
archeologici. In questo compito impegnativo esse possono essere coadiuvate dalla possibi
lità di richiedere la nomina degli ispettori onorari: chi assume questo incarico svolge a titolo
gratuito una attività di collaborazione con la Soprintendenza nella vigilanza sui beni e sugli
scavi esistenti nel territorio di competenza.
Infine, il deposito di materiale di interesse archeologico di proprietà dello Stato presso
musei di enti locali, autorizzato dalla Direzione Generale, permette di ricoverare e far esporre
in Musei di Enti locali beni archeologici mobili di proprietà statale.
La normativa assegna allo Stato tutti i beni ritrovati nel sottosuolo: tuttavia rimane la pos
sibilità che un bene archeologico sia di proprietà di un privato. Lo Stato può però entrarne in
possesso attraverso specifici procedimenti.
Così, si effettua l’espropriazione di beni culturali affinché lo Stato entri in possesso di un
immobile a scopo di pubblica utilità e a fini di tutela, fruizione pubblica e ricerca, corrispon
dendo un’indennità al proprietario.
L’acquisto in via di prelazione si ha invece quando lo Stato subentra all’acquirente di un
bene culturale, comprandolo allo stesso prezzo indicato nell’atto di vendita.
Inoltre, lo Stato ha facoltà di acquistare un bene quando ne viene chiesta l’esportazio
ne mediante l’acquisto coattivo all’esportazione.
Può anche essere un privato a proporre allo Stato la cessione di beni culturali in paga
mento di imposte: esiste infatti la possibilità di cedere beni archeologici per pagare imposte
dirette o di successione.
Di chiunque sia la proprietà o il possesso, la Direzione Generale si esprime riguardo alla
circolazione dei beni sia nel territorio nazionale sia all’estero. Infatti, rilascia l’autorizzazione
per mostre ed esposizioni, che permette la movimentazione delle opere di proprietà pubblica
e/o privata a fini espositivi, in Italia e all’Estero.
Analoga procedura è quella dell’autorizzazione per analisi o interventi di conservazione
all’estero, rilasciata a seguito delle richieste di portare all’estero i beni archeologici di proprie
tà pubblica e/o privata per sottoporli ad analisi o interventi conservativi.
[tratto dal sito istituzionale della Direzione Generale per le Antichità (http://www.arche
ologia.beniculturali.it/index.php?it/143/procedimenti)]
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