Page 307 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 12-2018
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Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione per le
cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, indicate nell’articolo 65
del decreto legislativo n.42 del 2004, gli Uffici esportazione devono svolgere le funzioni di
accertamento e di valutazione tecnico-scientifica preordinate alla decisione attenendosi ai se-
guenti indirizzi generali, articolati in elementi di valutazione, che rappresentano i principali
presupposti o requisiti della cosa esaminata rilevanti ai fini della decisione, e in criteri valuta-
tivi, che rappresentano profili interni di dettaglio della disamina relativa a ciascun elemento
di valutazione.
Gli elementi di valutazione (volti a far emergere la sussistenza o insussistenza dei pre-
supposti o requisiti nella cosa esaminata idonei a sorreggere la decisione di rifiuto o rilascio
dell’attestato) sono i seguenti:
1. qualità artistica dell’opera;
2. rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo);
3. rilevanza della rappresentazione;
4. appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monu-
mentale;
5. testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo;
6. testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografi-
co, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza
straniera.
Ciascun elemento di valutazione dovrà essere considerato sulla base degli indirizzi di
seguito riportati:
1. Qualità artistica dell’opera
La qualità artistica è caratteristica fondamentale da prendere in esame nel giudizio
oggettivo su di un bene anche se non può costituire l’unico elemento per giustificare un
diniego. Questo aspetto dovrà essere illustrato con gli strumenti della critica d’arte, della
storia dell’arte, dell’archeologia e dell’antropologia. Per mettere a fuoco e, in conseguenza,
motivare un eventuale provvedimento restrittivo, la qualità artistica dovrà essere valutata in
relazione a:
– magistero esecutivo: per magistero esecutivo si intende la verifica della qualità
formale e/o l’abilità tecnica impiegata nella realizzazione materiale dell’opera attraverso un
esame visivo e/o attraverso strumenti tecnici di analisi (radiografie, riflettografie, ecc.) even-
tualmente a disposizione;
– capacità espressiva: la capacità espressiva va rilevata con strumenti conoscitivi di
tipo storico e critico, attraverso valutazioni comparative con opere coeve dello stesso auto-
re o del medesimo contesto geografico; tali valutazioni devono essere effettuate con rigore,
analizzando le componenti formali dell’opera nella loro complessità, ricchezza semantica,
interazione e complementarietà;
– invenzione, originalità: l’originalità di un’opera, la rilevanza della sua invenzio-
ne, è l’innovazione non passeggera che essa introduce/produce nella tradizione divenendo
stimolo per lo sviluppo futuro sotto diversi profili: culturale, artistico, linguistico, tecnico-
funzionale.
2. Rarità dell’opera, in senso qualitativo e/o quantitativo
La rarità è un elemento di valutazione di tipo sia qualitativo che quantitativo: il primo
aspetto è legato alla rilevanza o alla diversità formale, contenutistica, tipologica e alla com-
plessità tecnica di un manufatto; il secondo è connesso piuttosto alla sussistenza, al livello di
presenza o di reperibilità di opere dello stesso autore o esemplari simili nel caso di strumenti
scientifici o oggetti etnoantropologici per i quali, inoltre, sarà particolare motivo di rilevanza
se l’oggetto stesso abbia avuto la funzione di prototipo nel suo ambito formale o funzionale.
Anche se non è possibile ancorare il concetto di rarità, da un punto di vista quantitativo, ad

