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80 Università degli Studi di Milano – ATTI CONVEGNO
alla sesta, a tal fine autorizzato, nonché agli organi di controllo delle Ripartizioni provinciali
Natura e paesaggio e Foreste, agli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della
Provincia, agli organi di pubblica sicurezza. L’utilizzazione di rivelatori di metalli senza auto
rizzazione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
da euro 500,00 a euro 3.000,00, ma la sanzione è duplicata ove la violazione sia avvenuta
in zone di interesse archeologico. La legge provinciale di Bolzano non prevede la confisca
dell’attrezzatura usata illecitamente, ma l’importo minimo della sanzione è sufficientemente
elevato da costituire una seria dissuasione dalla violazione.
Vale anche per questa disciplina la stessa considerazione già svolta per la normativa
valdostana e riferita ai casi in cui i rivelatori di metalli siano adoperati per ricerche archeolo
giche: la sanzione amministrativa pecuniaria istituita dalla legislazione locale si cumula con
la sanzione penale prevista dal Codice dei beni culturali.
I due esempi della legislazione regionale valdostana e di quella provinciale di Bolzano
meritano di essere considerati in vista della manutenzione della legislazione statale che la
stessa amministrazione dei beni culturali giustamente promuove con studi, ricerche e dibatti
ti. Il convegno odierno costituisce una preziosa occasione di approfondimento e di confronto
fra soggetti operanti in ambiti diversi ma ugualmente interessati alla materia. Si sviluppano
così i convegni dedicati negli ultimi anni alla circolazione illecita delle opere d’arte nei due
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aspetti della internazionalizzazione del traffico illecito e del principio di buona fede , al
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traffico illecito del patrimonio archeologico , alla tutela dei beni culturali , i cui atti sono
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stati pubblicati nel Bollettino di Numismatica, e i due Dossier specificamente dedicati ai
materiali numismatici, componente essenziale del patrimonio archeologico, pubblicati nel
Notiziario del Portale numismatico dello Stato .
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aLberto roCCeLLa
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Ferri p.g. 2013, Appunti sulla tutela delle monete aventi valore culturale, in Notiziario PNS
1, pp. 335-349.
settis S. 2005, Quelle monete senza tutela, in La Repubblica, 25 giugno.
NOTE
1 Art. 2-decies del d.l. 26 aprile 2005, n. 63, aggiunto, in sede di conversione, dalla l. 25 giugno 2005, n. 109.
2 L’art. 2-decies d.l. n. 63/2005 è stato abrogato dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156, art. 5, comma 1, lett. d).
3 Nell’immediatezza della l. 109/2005 v. settis, 2005. Per un commento a distanza di tempo v. Ferri 2013,
pp. 335-349.
4 Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352 è stato approvato col d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
5 Le pene indicate nel testo erano stabilite dall’art. 59 l. 1089/1939, di cui l’art. 68, secondo comma, stabiliva
l’applicazione appunto «ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile».
6 L. 8 ottobre 1997, n. 352, art. 1, comma 2.
7 Art. 157, primo comma, n. 4), codice penale.
8 V. l’art. 3, lett. m), dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, approvato con la l.c. 28 febbraio 1948, n. 4.
9 L.r. Valle d’Aosta 10 giugno 1983, n. 56, art. 8.
10 Art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
11 In ogni caso, se anche si trattasse dello stesso fatto, si avrebbe il cumulo delle sanzioni in forza dell’art.
9, secondo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui quando uno stesso fatto è punito da una
disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che
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