Page 77 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 5-2014
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Università degli Studi di Milano – ATTI CONVEGNO                                             77



                 Per questa specifica figura di reato, in cui alla condotta trasgressiva si accompagnava
            il danno anche solo in parte irreparabile, la pena detentiva dell’arresto era fissata, dunque,
            nello stesso limite massimo di un anno ma con un minimo di sei mesi, mentre la misura della
            sanzione pecuniaria era significativamente diversa, come meglio risulta dalla conversione in
            euro: la misura minima dell’ammenda passava da 310 a 775 euro e quindi aumentava di due
            volte e mezzo, mentre la misura massima passava da 3.099 a 38.734,50 euro e quindi si mol­
            tiplicava di dodici volte e mezzo.
                 La più grave figura di reato in esame si prospettava rilevante per le violazioni relative alle
            ricerche di materiali numismatici le quali più di altre sono suscettibili di produrre un danno
            irreparabile per la perdita del contesto in relazione agli altri materiali archeologici e dunque
            di elementi essenziali per la datazione di questi ultimi.
                 Il testo unico del 1999 aveva smarrito la più grave figura di reato prevista dall’art. 68,
            secondo comma, della l. 1089/1939, ma senza alcuna giustificazione. Il testo unico, infatti, era
            stato emanato sulla base di una legge di delega la quale aveva stabilito che alle disposizioni
            legislative vigenti e a quelle che sarebbero entrate in vigore nei sei mesi successivi era possi ­
            bile apportare esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale
            e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti .
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                 L’attenuazione del regime sanzionatorio, con la soppressione della figura di reato più
            grave in relazione al danno anche soltanto in parte irreparabile provocato dalla condotta del
            trasgressore, non trovava fondamento in ragioni di coordinamento, né formale né sostanziale,
            e dunque non rientrava tra i princìpi e criteri direttivi della legge di delega.
                 La mancata riproduzione nel testo unico della disposizione del secondo comma dell’art.
            68 della l. 1089/1939 era quindi censurabile di illegittimità costituzionale per violazione della
            legge di delega. Ma il problema non è stato rilevato in alcuna sede e nel 2004 il Codice ha
            ripreso la fonte normativa più recente, appunto il testo unico del 1999 che aveva abrogato la
                l. 1089/1939. Solo una futura legge potrà dunque ripristinare il contenuto della meno recente

            disposizione dell’art. 68, secondo comma, della l. 1089/1939.
                 Non si possono nutrire, tuttavia, illusioni sull’adeguatezza di sanzioni penali del tipo di
            quelle esaminate a protezione del patrimonio archeologico:     si tratta sempre di reati contrav­
            venzionali soggetti a estinzione per prescrizione nel breve termine di tre anni  e per i quali è
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            possibile il beneficio della sospensione condizionale della pena.   Però questa piccola vicenda
            mostra i pericoli di operazioni di riordino normativo le quali, se condotte in modo non ac     ­
            curato, possono trasformarsi da occasioni di miglioramento della disciplina in pretesti per
            indebite riduzioni del regime di protezione del patrimonio culturale.
                 Per altro verso l’intenso rinnovamento, intervenuto dal 1999 in poi, della legislazione
            statale sui beni culturali ha ignorato un problema che assume specifico rilievo per i materiali
            numismatici i quali, a differenza di altri tipi di materiale archeologico, si prestano alla ricer ­
            ca mediante apparecchi di rilevamento dei metalli che nel corso del tempo sono diventati
            sempre più potenti e raffinati. La legislazione statale continua a ignorare i cosiddetti metal
            detector, il cui possesso e il cui utilizzo sono liberi, salva appunto la disciplina dell’attività di
            ricerca archeologica.
                 Per contro la Regione Valle d’Aosta ha avvertito il problema e lo ha regolato esercitando
            la propria potestà di emanare norme legislative di integrazione e attuazione delle leggi della
            Repubblica in materia di antichità e belle arti . Già trent’anni fa, nel 1983, la Regione Valle d’Ao­
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            sta ha stabilito,   nell’ambito di una legge recante Misure urgenti per la tutela dei beni culturali,
            che sul territorio regionale è vietato l’uso di rivelatori di metalli senza autorizzazione. Chiunque
            intenda farne uso deve richiedere al Presidente della Giunta regionale apposita autorizzazione
            specificandone il campo di applicazione. Chiunque utilizzi rivelatori di metalli senza la relativa
            autorizzazione è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000
            (oggi da 25,82 a 51,64 euro) e del sequestro dell’apparecchiatura. La legge ha altresì specificato
            che l’autorizzazione non può essere concessa in aree dichiarate di interesse archeologico, sal ­
            vo che si tratti di attività finalizzate alla ricerca archeologica autorizzate dalla Sovraintendenza
            per i beni culturali e ambientali. Sono incaricati della sorveglianza e dell’applicazione di tale
            disciplina il personale della Sovraintendenza con mansioni non inferiori a quelle di concetto,
            gli ispettori onorari dei beni culturali,   gli agenti del Corpo forestale valdostano, del Comitato




            materiaLi   numismatiCi     tuteLa                                                  A. Roccella
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