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Università degli Studi di Milano – ATTI CONVEGNO 77
Per questa specifica figura di reato, in cui alla condotta trasgressiva si accompagnava
il danno anche solo in parte irreparabile, la pena detentiva dell’arresto era fissata, dunque,
nello stesso limite massimo di un anno ma con un minimo di sei mesi, mentre la misura della
sanzione pecuniaria era significativamente diversa, come meglio risulta dalla conversione in
euro: la misura minima dell’ammenda passava da 310 a 775 euro e quindi aumentava di due
volte e mezzo, mentre la misura massima passava da 3.099 a 38.734,50 euro e quindi si mol
tiplicava di dodici volte e mezzo.
La più grave figura di reato in esame si prospettava rilevante per le violazioni relative alle
ricerche di materiali numismatici le quali più di altre sono suscettibili di produrre un danno
irreparabile per la perdita del contesto in relazione agli altri materiali archeologici e dunque
di elementi essenziali per la datazione di questi ultimi.
Il testo unico del 1999 aveva smarrito la più grave figura di reato prevista dall’art. 68,
secondo comma, della l. 1089/1939, ma senza alcuna giustificazione. Il testo unico, infatti, era
stato emanato sulla base di una legge di delega la quale aveva stabilito che alle disposizioni
legislative vigenti e a quelle che sarebbero entrate in vigore nei sei mesi successivi era possi
bile apportare esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale
e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti .
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L’attenuazione del regime sanzionatorio, con la soppressione della figura di reato più
grave in relazione al danno anche soltanto in parte irreparabile provocato dalla condotta del
trasgressore, non trovava fondamento in ragioni di coordinamento, né formale né sostanziale,
e dunque non rientrava tra i princìpi e criteri direttivi della legge di delega.
La mancata riproduzione nel testo unico della disposizione del secondo comma dell’art.
68 della l. 1089/1939 era quindi censurabile di illegittimità costituzionale per violazione della
legge di delega. Ma il problema non è stato rilevato in alcuna sede e nel 2004 il Codice ha
ripreso la fonte normativa più recente, appunto il testo unico del 1999 che aveva abrogato la
l. 1089/1939. Solo una futura legge potrà dunque ripristinare il contenuto della meno recente
disposizione dell’art. 68, secondo comma, della l. 1089/1939.
Non si possono nutrire, tuttavia, illusioni sull’adeguatezza di sanzioni penali del tipo di
quelle esaminate a protezione del patrimonio archeologico: si tratta sempre di reati contrav
venzionali soggetti a estinzione per prescrizione nel breve termine di tre anni e per i quali è
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possibile il beneficio della sospensione condizionale della pena. Però questa piccola vicenda
mostra i pericoli di operazioni di riordino normativo le quali, se condotte in modo non ac
curato, possono trasformarsi da occasioni di miglioramento della disciplina in pretesti per
indebite riduzioni del regime di protezione del patrimonio culturale.
Per altro verso l’intenso rinnovamento, intervenuto dal 1999 in poi, della legislazione
statale sui beni culturali ha ignorato un problema che assume specifico rilievo per i materiali
numismatici i quali, a differenza di altri tipi di materiale archeologico, si prestano alla ricer
ca mediante apparecchi di rilevamento dei metalli che nel corso del tempo sono diventati
sempre più potenti e raffinati. La legislazione statale continua a ignorare i cosiddetti metal
detector, il cui possesso e il cui utilizzo sono liberi, salva appunto la disciplina dell’attività di
ricerca archeologica.
Per contro la Regione Valle d’Aosta ha avvertito il problema e lo ha regolato esercitando
la propria potestà di emanare norme legislative di integrazione e attuazione delle leggi della
Repubblica in materia di antichità e belle arti . Già trent’anni fa, nel 1983, la Regione Valle d’Ao
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sta ha stabilito, nell’ambito di una legge recante Misure urgenti per la tutela dei beni culturali,
che sul territorio regionale è vietato l’uso di rivelatori di metalli senza autorizzazione. Chiunque
intenda farne uso deve richiedere al Presidente della Giunta regionale apposita autorizzazione
specificandone il campo di applicazione. Chiunque utilizzi rivelatori di metalli senza la relativa
autorizzazione è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000
(oggi da 25,82 a 51,64 euro) e del sequestro dell’apparecchiatura. La legge ha altresì specificato
che l’autorizzazione non può essere concessa in aree dichiarate di interesse archeologico, sal
vo che si tratti di attività finalizzate alla ricerca archeologica autorizzate dalla Sovraintendenza
per i beni culturali e ambientali. Sono incaricati della sorveglianza e dell’applicazione di tale
disciplina il personale della Sovraintendenza con mansioni non inferiori a quelle di concetto,
gli ispettori onorari dei beni culturali, gli agenti del Corpo forestale valdostano, del Comitato
materiaLi numismatiCi tuteLa A. Roccella
e

