Page 74 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 5-2014
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                        MATERIALI NUMISMATICI E TUTELA DEI BENI CULTURALI




                  Nel 2005, appena un anno dopo l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del pa  ­
             esaggio, la disciplina dei materiali numismatici ivi contenuta ha subìto una modifica, ma non
             nell’ambito di un organico e coerente provvedimento di revisione del Codice, bensì per una
             disposizione isolata, inserita nella legge di conversione di un decreto-legge che aveva ben
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             diversi oggetti principali, lo sviluppo e la coesione territoriale e la tutela del diritto d’autore .
             La modifica, così estemporanea, è durata meno di un anno: il primo decreto correttivo del Co   ­
             dice ha ripristinato la disciplina originaria . Questa vicenda ha dato luogo ad ampio dibattito,
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             sul piano sia culturale sia politico, ma deve considerarsi ormai definitivamente chiusa, e su di
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             essa disponiamo di commenti e illustrazioni adeguati , cosicché appare inutile soffermarvisi
             ancora. Il presente intervento si propone di fornire un contributo utile ai lavori del convegno
             e quindi è dedicato al diverso tema delle ricerche archeologiche,   anche se per aspetti riferibili
             specificamente ai materiali numismatici.
                  Al riguardo il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha confermato principi della nostra
             legislazione risalenti alla legge Rosadi, la l. 20 giugno 1909, n. 364, e sviluppati dalla legisla ­

             zione successiva.   Le ricerche archeologiche, in qualunque parte del territorio nazionale, costi­

             tuiscono attività riservate al Ministero e possono essere svolte da altri soggetti solo a seguito

             di concessione,   senza alcuna eccezione, né di tipo soggettivo né di tipo oggettivo: anche le

             Università devono munirsi di concessione, necessaria altresì per le ricerche su aree di proprietà
             degli interessati. Chi scopre fortuitamente cose, immobili o mobili, che costituiscano beni cul ­
             turali deve farne denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco o all’autorità di
             pubblica sicurezza e deve provvedere alla loro conservazione temporanea. Le cose costituenti
             beni culturali, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o nei fondali marini,
             appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o
             del patrimonio indisponibile dello Stato, il quale corrisponde un premio al proprietario dell’im ­
             mobile ove è avvenuto il rinvenimento, al concessionario dell’attività di ricerca e allo scopritore
             fortuito che abbia ottemperato agli obblighi cui è soggetto (artt. 88-93).
                  In relazione a questa disciplina il Codice ha anche confermato il sistema sanzionatorio
             già previsto in precedenza. Le violazioni in materia di ricerche archeologiche assumono, se    ­
             condo il Codice, forme diverse: l’esecuzione di ricerche archeologiche o, in genere, di opere
             per il ritrovamento di beni culturali senza concessione ovvero in violazione delle prescrizioni
             impartite dall’amministrazione con la concessione o nel corso dell’attività del concessionario;
             la mancata tempestiva denuncia, da parte dello scopritore fortuito, dei beni culturali ritrovati
             o la loro mancata conservazione temporanea. Queste fattispecie, descritte all’art. 175, lettere
             a) e b), del Codice, sono accostate fra loro in una medesima figura di reato contravvenzionale,
             punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 310 a 3.099 euro. Per la pena detenti   ­
             va dell’arresto l’art. 175 non prevede un limite minimo, cosicché si applica il minimo stabilito
             dall’art. 25 del codice penale in cinque giorni. Il reato è posto a presidio della violazione
             della disciplina amministrativa della ricerca e degli obblighi che incombono sul rinvenitore,
             indipendentemente da un eventuale danno al patrimonio archeologico.
                  La distinzione del Codice tra ricerche archeologiche e opere per il ritrovamento di beni
             culturali trova il suo antecedente nell’art. 47 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 e non è un inu­
             tile arzigogolo. Le ricerche archeologiche, infatti, possono essere anche soltanto ricerche di
             superficie,   basate essenzialmente sull’osservazione e sulla raccolta di materiali senza opere
             fisiche sul terreno. Piuttosto si deve notare che l’art. 175 del Codice ha riprodotto, salvo il
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             passaggio dalla lira all’euro, quanto già stabilito dall’art. 124 del testo unico del 1999 , il quale


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             materiaLi   numismatiCi     tuteLa                                                  A. Roccella
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