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74 Università degli Studi di Milano – ATTI CONVEGNO
MATERIALI NUMISMATICI E TUTELA DEI BENI CULTURALI
Nel 2005, appena un anno dopo l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del pa
esaggio, la disciplina dei materiali numismatici ivi contenuta ha subìto una modifica, ma non
nell’ambito di un organico e coerente provvedimento di revisione del Codice, bensì per una
disposizione isolata, inserita nella legge di conversione di un decreto-legge che aveva ben
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diversi oggetti principali, lo sviluppo e la coesione territoriale e la tutela del diritto d’autore .
La modifica, così estemporanea, è durata meno di un anno: il primo decreto correttivo del Co
dice ha ripristinato la disciplina originaria . Questa vicenda ha dato luogo ad ampio dibattito,
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sul piano sia culturale sia politico, ma deve considerarsi ormai definitivamente chiusa, e su di
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essa disponiamo di commenti e illustrazioni adeguati , cosicché appare inutile soffermarvisi
ancora. Il presente intervento si propone di fornire un contributo utile ai lavori del convegno
e quindi è dedicato al diverso tema delle ricerche archeologiche, anche se per aspetti riferibili
specificamente ai materiali numismatici.
Al riguardo il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha confermato principi della nostra
legislazione risalenti alla legge Rosadi, la l. 20 giugno 1909, n. 364, e sviluppati dalla legisla
zione successiva. Le ricerche archeologiche, in qualunque parte del territorio nazionale, costi
tuiscono attività riservate al Ministero e possono essere svolte da altri soggetti solo a seguito
di concessione, senza alcuna eccezione, né di tipo soggettivo né di tipo oggettivo: anche le
Università devono munirsi di concessione, necessaria altresì per le ricerche su aree di proprietà
degli interessati. Chi scopre fortuitamente cose, immobili o mobili, che costituiscano beni cul
turali deve farne denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco o all’autorità di
pubblica sicurezza e deve provvedere alla loro conservazione temporanea. Le cose costituenti
beni culturali, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o nei fondali marini,
appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o
del patrimonio indisponibile dello Stato, il quale corrisponde un premio al proprietario dell’im
mobile ove è avvenuto il rinvenimento, al concessionario dell’attività di ricerca e allo scopritore
fortuito che abbia ottemperato agli obblighi cui è soggetto (artt. 88-93).
In relazione a questa disciplina il Codice ha anche confermato il sistema sanzionatorio
già previsto in precedenza. Le violazioni in materia di ricerche archeologiche assumono, se
condo il Codice, forme diverse: l’esecuzione di ricerche archeologiche o, in genere, di opere
per il ritrovamento di beni culturali senza concessione ovvero in violazione delle prescrizioni
impartite dall’amministrazione con la concessione o nel corso dell’attività del concessionario;
la mancata tempestiva denuncia, da parte dello scopritore fortuito, dei beni culturali ritrovati
o la loro mancata conservazione temporanea. Queste fattispecie, descritte all’art. 175, lettere
a) e b), del Codice, sono accostate fra loro in una medesima figura di reato contravvenzionale,
punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 310 a 3.099 euro. Per la pena detenti
va dell’arresto l’art. 175 non prevede un limite minimo, cosicché si applica il minimo stabilito
dall’art. 25 del codice penale in cinque giorni. Il reato è posto a presidio della violazione
della disciplina amministrativa della ricerca e degli obblighi che incombono sul rinvenitore,
indipendentemente da un eventuale danno al patrimonio archeologico.
La distinzione del Codice tra ricerche archeologiche e opere per il ritrovamento di beni
culturali trova il suo antecedente nell’art. 47 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 e non è un inu
tile arzigogolo. Le ricerche archeologiche, infatti, possono essere anche soltanto ricerche di
superficie, basate essenzialmente sull’osservazione e sulla raccolta di materiali senza opere
fisiche sul terreno. Piuttosto si deve notare che l’art. 175 del Codice ha riprodotto, salvo il
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passaggio dalla lira all’euro, quanto già stabilito dall’art. 124 del testo unico del 1999 , il quale
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