Page 79 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 5-2014
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Università degli Studi di Milano – ATTI CONVEGNO                                             79



            regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca, gli organi di polizia locale e, su ri ­
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            chiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza .
                 Questa regolamentazione completa la disciplina posta dalla stessa legge regionale la
            quale prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione regionale per i beni culturali e
            ambientali, approvi per ogni Comune l’elenco delle zone individuate come «aree di interesse
            archeologico» (art. 5), nelle quali è ammessa solamente l’esecuzione di opere dirette a proteg ­
            gere e rendere accessibili al pubblico i reperti archeologici che debbano essere conservati «in

            situ»,   ove tale necessità sia stabilita dall’Assessore competente in materia, su conforme parere
            della predetta commissione (art. 6).
                 La disciplina valdostana delle «aree di interesse archeologico» ha rafforzato il regime di
            tutela del patrimonio archeologico regionale, ma anche il regime delle ricerche. Gli apparec   ­
            chi rivelatori di metalli sono considerati pericolosi per l’integrità del patrimonio archeologico
            cosicché rimane libero il loro possesso ma non il loro uso che in ogni caso è soggetto ad
            autorizzazione e la relativa domanda deve precisarne il campo di applicazione. Da questa
            disposizione, pur molto concisa, si ricava dunque che la domanda di autorizzazione all’uso di
            rivelatori di metalli deve specificare i luoghi per i quali l’autorizzazione è richiesta e la finali ­
            tà dell’uso medesimo. Come si è visto, la legge dispone che l’autorizzazione non può essere
            concessa in aree dichiarate di interesse archeologico, salvo che si tratti di attività finalizzate
            alla ricerca archeologica autorizzate dalla Sovraintendenza per i beni culturali e ambientali
            (art. 7, terzo comma). Ma questa precisazione non esclude affatto che anche al di fuori di tali
            aree la domanda di autorizzazione all’uso di rilevatori di metalli per finalità di ricerca archeo ­
            logica possa essere accolta soltanto ove il richiedente sia titolare di una concessione di ricerca
            archeologica e nei limiti della concessione medesima.
                 L’importo, sia minimo che massimo, della sanzione amministrativa pecuniaria per l’uso
            non autorizzato di rivelatori di metalli è molto modesto,   ma quel che importa è il sequestro
            dell’apparecchiatura, un sequestro per il quale non è previsto un termine temporale finale e

            dunque costituisce, più esattamente, una confisca.
                 Si noti infine che l’ordinamento penale costituisce materia di potestà legislativa esclusiva
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            dello Stato , sulla quale non può incidere l’esercizio della potestà legislativa regionale, e che
            la disposizione regionale riguarda direttamente l’uso non autorizzato di rivelatori di metalli,
            indipendentemente dalla finalità alla quale l’uso è preordinato. Si tratta dunque non dello
            stesso fatto sanzionato penalmente ma di un fatto distinto, se pur parzialmente coincidente,
            con la conseguenza che la sanzione amministrativa pecuniaria regionale si cumula,       ove i ri­
            velatori di metalli siano adoperati per ricerca archeologica, con la sanzione penale prevista
            dal Codice dei beni culturali per le ricerche archeologiche senza concessione o in violazione
            delle prescrizioni impartite dall’amministrazione con la concessione o nel corso dell’attività
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            del concessionario .
                 Le Regioni ordinarie hanno potestà legislativa soltanto in materia di «valorizzazione dei
            beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», mentre la «tu­
            tela dei beni culturali» è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato . La disciplina
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            dei rilevatori di metalli attiene certamente alla tutela, non alla valorizzazione, dei beni cul ­
            turali e quindi le Regioni ordinarie non hanno potuto riprendere e imitare il modello della
            normativa valdostana qui descritta.
                 Fra le Regioni speciali si registra invece l’intervento della Provincia autonoma di Bolza ­
            no la quale è titolare di potestà legislativa esclusiva in materia di «tutela e conservazione del
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            patrimonio storico, artistico e popolare» . La Provincia di Bolzano ha stabilito, al pari della
            Valle d’Aosta, che sul territorio provinciale è vietato usare rivelatori di metalli senza autoriz ­
            zazione . La regola è stata introdotta solo di recente, nel 2007, dopo il pieno consolidamento
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            del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione ammini­
            strativa . L’autorizzazione costituisce un ordinario atto di gestione, non un atto di governo, e
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            quindi correttamente la competenza al suo rilascio è stata attribuita non a un organo politico
            bensì al direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali. La domanda deve specificare
            le finalità di utilizzo e l’autorizzazione, se concerne aree dichiarate di interesse archeologico,
            deve essere rilasciata di volta in volta. Il controllo sull’osservanza della disposizione spetta al
            personale della Ripartizione provinciale Beni culturali di qualifica funzionale non inferiore




            materiaLi   numismatiCi     tuteLa                                                  A. Roccella
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