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Università degli Studi di Milano – ATTI CONVEGNO 79
regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca, gli organi di polizia locale e, su ri
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chiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza .
Questa regolamentazione completa la disciplina posta dalla stessa legge regionale la
quale prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione regionale per i beni culturali e
ambientali, approvi per ogni Comune l’elenco delle zone individuate come «aree di interesse
archeologico» (art. 5), nelle quali è ammessa solamente l’esecuzione di opere dirette a proteg
gere e rendere accessibili al pubblico i reperti archeologici che debbano essere conservati «in
situ», ove tale necessità sia stabilita dall’Assessore competente in materia, su conforme parere
della predetta commissione (art. 6).
La disciplina valdostana delle «aree di interesse archeologico» ha rafforzato il regime di
tutela del patrimonio archeologico regionale, ma anche il regime delle ricerche. Gli apparec
chi rivelatori di metalli sono considerati pericolosi per l’integrità del patrimonio archeologico
cosicché rimane libero il loro possesso ma non il loro uso che in ogni caso è soggetto ad
autorizzazione e la relativa domanda deve precisarne il campo di applicazione. Da questa
disposizione, pur molto concisa, si ricava dunque che la domanda di autorizzazione all’uso di
rivelatori di metalli deve specificare i luoghi per i quali l’autorizzazione è richiesta e la finali
tà dell’uso medesimo. Come si è visto, la legge dispone che l’autorizzazione non può essere
concessa in aree dichiarate di interesse archeologico, salvo che si tratti di attività finalizzate
alla ricerca archeologica autorizzate dalla Sovraintendenza per i beni culturali e ambientali
(art. 7, terzo comma). Ma questa precisazione non esclude affatto che anche al di fuori di tali
aree la domanda di autorizzazione all’uso di rilevatori di metalli per finalità di ricerca archeo
logica possa essere accolta soltanto ove il richiedente sia titolare di una concessione di ricerca
archeologica e nei limiti della concessione medesima.
L’importo, sia minimo che massimo, della sanzione amministrativa pecuniaria per l’uso
non autorizzato di rivelatori di metalli è molto modesto, ma quel che importa è il sequestro
dell’apparecchiatura, un sequestro per il quale non è previsto un termine temporale finale e
dunque costituisce, più esattamente, una confisca.
Si noti infine che l’ordinamento penale costituisce materia di potestà legislativa esclusiva
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dello Stato , sulla quale non può incidere l’esercizio della potestà legislativa regionale, e che
la disposizione regionale riguarda direttamente l’uso non autorizzato di rivelatori di metalli,
indipendentemente dalla finalità alla quale l’uso è preordinato. Si tratta dunque non dello
stesso fatto sanzionato penalmente ma di un fatto distinto, se pur parzialmente coincidente,
con la conseguenza che la sanzione amministrativa pecuniaria regionale si cumula, ove i ri
velatori di metalli siano adoperati per ricerca archeologica, con la sanzione penale prevista
dal Codice dei beni culturali per le ricerche archeologiche senza concessione o in violazione
delle prescrizioni impartite dall’amministrazione con la concessione o nel corso dell’attività
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del concessionario .
Le Regioni ordinarie hanno potestà legislativa soltanto in materia di «valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», mentre la «tu
tela dei beni culturali» è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato . La disciplina
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dei rilevatori di metalli attiene certamente alla tutela, non alla valorizzazione, dei beni cul
turali e quindi le Regioni ordinarie non hanno potuto riprendere e imitare il modello della
normativa valdostana qui descritta.
Fra le Regioni speciali si registra invece l’intervento della Provincia autonoma di Bolza
no la quale è titolare di potestà legislativa esclusiva in materia di «tutela e conservazione del
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patrimonio storico, artistico e popolare» . La Provincia di Bolzano ha stabilito, al pari della
Valle d’Aosta, che sul territorio provinciale è vietato usare rivelatori di metalli senza autoriz
zazione . La regola è stata introdotta solo di recente, nel 2007, dopo il pieno consolidamento
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del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione ammini
strativa . L’autorizzazione costituisce un ordinario atto di gestione, non un atto di governo, e
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quindi correttamente la competenza al suo rilascio è stata attribuita non a un organo politico
bensì al direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali. La domanda deve specificare
le finalità di utilizzo e l’autorizzazione, se concerne aree dichiarate di interesse archeologico,
deve essere rilasciata di volta in volta. Il controllo sull’osservanza della disposizione spetta al
personale della Ripartizione provinciale Beni culturali di qualifica funzionale non inferiore
materiaLi numismatiCi tuteLa A. Roccella
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