Page 87 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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Notiziario PNS n. 18/2023 87
I trasgressori di tali divieto subiranno la confisca delle monete di cui verranno trovati in
possesso e saranno inoltre passibili delle penalità sancite negli articoli 1, 3 e 4 del Decreto
Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550.
Art. 4
È autorizzata la fabbricazione e la emissione di monete di argento da L.20per un valore no-
minativo di 700 milioni di lire, in sostituzione di eguale quantitativo di biglietti di Stato da
L.10 e da L. 5.
Art. 5
Il grado di purezza, il peso, la tolleranza di peso e di titolo, il diametro, il contorno e le im-
pronte della nuova moneta da L. 20, nonchè tutte le modalità inerenti alla sua coniazione,
emissibilità ed emissione, saranno fissate con successivo Nostro Decreto, su proposta del
Ministro per le Finanze.
Art. 6
Per la coniazione delle monete di cui all’art. 4 del presente Decreto, potrà essere utilizzato
il metallo che verrà ricavato dalla demonetazione dei vecchi tipi di monete di argento di cui
agli articoli 1 e 2 dello stesso presente Decreto.
Art. 7
Con Decreto del Ministro per le Finanze saranno disposti i prelevamenti dalla Regia tesoreria
delle monete di argento fuori corso saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per
l’attuazione del presente decreto
Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro
proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
DOCUMENTO N. 7
Circolare n. 100103, in data 9 marzo 1928, della Direzione Generale del Tesoro, diretta
all’On. Direzione Generale della Banca d’Italia (Segretariato Generale). Alle Regie Pre-
fetture; Alle regie Intendenze di Finanza; alle Sezioni di Regia Tesoreria Provinciale e
Coloniale; alla Tesoreria Centrale del Regno
Ritiro dalla circolazione e prescrizione dalla circolazione degli scudi d’argento da L. 5
Con decreto Ministeriale in data 7 corrente, registrato dalla Corte dei Conti il giorno succes-
sivo e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato disposto che gli scudi da
L. 5 di conio italiano, nonchè quelli emessi dalle altre Nazioni già appartenenti alla disciolta
Unione Monetaria Latina, che, per effetto del Regio Decreto Legge 23 giugno 1927, n. 1148,
hanno cessato d’avere corso legale col 30 settembre 1927, a cominiciare dal 10 corrente, fino
a tutto il 30 aprile p.v., saranno ammessi al cambio presso la R. Tesoreria Centrale, le Sezioni
di R. Tesoreria Provinciale e Coloniale, i Contabili Finanziari e gli Uffici Postali e Ferroviari.
Ai portatori di detti scudi sarà corrisposta la somma di L. 5 in valuta legale corrente nel Regno
per ciascuno scudo presentato al cambio.
Decorso il 30 aprile 1928, i predetti scudi saranno prescritti e i detentori di tali monete sa-
ranno sottoposti alla penalità di cui all’art. 3 del citato Regio Decreto Legge 23 giugno 1927.
Si pregano pertanto le Regie Prefetture di dare la massima diffusione a quanto precede per
La cassa con gLi scudi d’argento. appendice documentaria
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