Page 82 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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ALLEGATO
Elenco delle monete nazionali ed estere e degli antichi Stati d’Italia, aventi corso legale
nel Regno, che debbono essere accettate dalle casse pubbliche.
Monete d’oro a 900/1000
Monete da lire 100, 50, 20, 10,5: coniate in Italia, nel Belgio, Francia, Grecia e Svizzera.
Monete da 4 e 8 fiorini, pari a lire 10 e 20: coniate nell’Impero austro-ungarico.
Monete da franchi 20 e 100, pari a lire 20 e 100: coniate nel Principato di Monaco.
Monete da 20 e 10 dinara, pari a lire 20 e 10: coniate nel Regno di Libia.
Monete da 5 rubli d’oro (vecchio sistema) e 7 rubli e 50 copeks pure d’oro (nuovo sistema)
dette mezze imperiali, pari a lire 20: coniate dal Governo Rumeno
Monete da 100, 20 e 10 pesetas, pari a lire 100, 20 e 10: coniate nel Regno di Spagna.
Avvertenza. Hanno tuttavia corso legale le monete d’oro di conio italiano da lire 80 e 40, e quel-
le da lire 10 e 5, di piccolo diametro, fabbricate prima del 1862, non essendo ancora per esse
stato provveduto al ritiro definitivo, a mente dell’articolo 12 della legge 24 agosto 1862, n. 788.
Però, a misura che tali monete entrano nelle casse pubbliche, vengono ritirate dalla circola-
zione e concentrate presso la Regia Zecca di Roma per essere convertite in altrettante monete
d’oro decimali.
Monete d’argento a 900/1000 – scudi da lire 5
Coniati a sistema monetario decimale nello scorcio del secolo XVIII della Repubblica France-
se anteriormente al 1800, e cioè nell’anno 1796 e seguenti.
Nella prima metà del secolo XIX dagli antichi Stati d’Italia.
Repubblica Subalpina.
Repubblica d’Italia e Regno d’Italia sotto Napoleone I.
Regno di Napoli sotto Gioacchino Murat.
Principato di Lucca e Piombino creato da Napoleone I, con a capo Felice ed Elisa Baiocchi.
Regno di Sardegna.
Ducato di Parma e Piacenza.
Governi Provvisori di Milano e Venezia.
Regno d’Italia.
Repubblica di San Marino.
Per effetto della Convenzione internazionale 6 novembre 1885, approvata con legge 30 di-
cembre dello stesso anno, n. 3590, hanno pure corso legale gli scudi degli Stati esteri facenti
parte della lega latina, cioè Francia, Belgio, Sardegna e Grecia.
Giusta il Regio Decreto 1° ottobre 1885, n. 3370, sono esclusi dalla circolazione gli scudi pon-
tifici e le monete borboniche.
Sono pure esclusi gli antichi pezzi dell’ex Repubblica lucchese e dell’ex Granducato di To-
scana, perchè cessarono di aver corso legale in Italia in virtù del decreto reale 1865, n. 2186.
Monete d’argento a 835: 1000 da lire 2, 1 e centesimi 50
Coniate nel Regno d’Italia e per conto della Repubblica di San Marino.
In virtù delle convenzioni internazionali vigenti le monete d’argento da lire 2, 1 e centesimi
50 degli Stati esteri facenti parte della lega latina, cioè Francia, Belgio, Svizzera e Grecia, han-
no soltanto corso facoltativo tra i privati, mentre le casse pubbliche sono tenute ad accettarle
in ciascun versamento per una somma non superiore a lire 100.
Invece le monete divisionali d’argento di conio nazionale e della Repubblica di San Marino,
che hanno corso legale nel Regno debbono essere accettate senza limiti di somma nelle casse
pubbliche, meno che per gli stanziamenti doganali, nei quali, in conformità del decreto reale
19 febbraio 1899, n. 54, l’accettazione di esse è limitata alle somme inferiori a lire 5.
La cassa con gLi scudi d’argento. appendice documentaria
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