Page 81 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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in poi; fu dichiarato che le monete predette da lire 5 coniate dagli ex – Stati italiani avessero
corso legale del pari a quelle coniate nel Regno d’Italia dal 1861 in poi; fu dichiarato che le
monete predette da lire 5 coniate col sistema metrico decimale, dal principio del secolo, a Mi-
lano, a Venezia, nel Piemonte, a Parma, a Bologna, a Firenze ed a Napoli, dai caduti Governi
o dai Governi Provvisori nazionali, pei regi decreti 17 luglio 1861, n. 123 e 21 luglio 1866,
n. 3702, hanno tuttora corso legale in tutte le provincie del Regno.
Per effetto dei suddetti regi decreti hanno anzi riacquistato corso legale le monete coniate col
sistema metrico decimale, che in talune provincie lo avevano perduto, come per esempio, le
monete del primo Regno d’Italia in Piemonte per decreto 24 novembre 1829.
Sono eccettuate le monete di Lucca di qualunque conio, abolite già interamente dal Governo
granducale Toscano, succedendo al Ducato di Lucca nel 1847.
Siccome però negli altri Stati che fanno parte della lega monetaria latina, non si ricevono
generalmente che gli scudi di argento coniati in Italia coll’effigie di Vittorio Emanuele II ed
Umberto I, così si avvertivano i tesorieri, che ricevendo nei pagamenti gli scudi coniati dai
precedenti Governi italiani, non avessero a rimetterli in circolazione, ma dovessero trattenerli
in cassa, per poi spedirli quando riceveranno l’ordine, alla zecca di Roma.
DOCUMENTO N. 5
Regio Decreto del 7 marzo 1907, n. 149 (G.U. del 18 aprile 1907, n. 92)
Veduta la legge 29 marzo 1894, n. 114, che approva l’accordo monetario del 15 novembre
1893;
Veduti gli altri decreti reali 11 settembre 1891, n. 567, 19 giugno 1892, n. 273 e 5 febbraio
1893, n. 44;
Veduto l’articolo 14 delle legge 22 luglio 1894, n. 339;
Veduta la Convenzione tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, approvata con legge 29 lu-
glio successivo, n. 446;
Veduto il decreto reale 8 febbraio 1900, n. 95;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del Tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Le monete nazionali ed estere e degli antichi Stati d’Italia, aventi corso legale nel Regno,
sono indicate nell’elenco allegato al presente decreto, visto, d’ordine Nostro, dal Ministro del
tesoro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insertito nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 marzo 1907
Visto. Il guardasigilli orlando
giolitti – majorana
La cassa con gLi scudi d’argento. appendice documentaria
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