Page 80 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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                                                              Art. 2
                  È abrogato l’articolo 10 della legge 24 agosto 1862, n. 788, restando in vigore quanto altro in
                  essa è disposto, salvo le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

                                                              Art. 3
                  Le monete d’oro calanti di ½ per cento, e quelle d’argento di cinque lire calanti di 1 per cento
                  al disotto della tolleranza fissata dall’articolo 1 della legge suddetta, e tutte indistintamente
                  le medesime, se tosate, bucate, sfigurate, e logore per modo che non ne sia più riconoscibile
                  l’impronta da entrambi i lati, sono escluse dal corso e ricevute solamente come pasta metal-
                  lica negli uffizi di cambio delle zecche.

                                                              Art. 4
                  Per tutto il tempo durante il quale resterà in vigore la suddetta Convenzione internazionale e
                  per due anni ancora dopo seguita la scadenza della medesima saranno ammesse nelle casse
                  del Governo, fino a concorrenza di cento lire per ciascun pagamento, le monete d’argento di
                  una e di due lire, di venti e cinquanta centesimi coniate dagli altri Stati e dell’unione mone-
                  taria nelle condizioni determinate dall’articolo 4 della Convenzione.
                  Eguale trattamento riceveranno sino a tutto il 31 dicembre 1877 le monete di una e due lire
                  battute dalla Svizzera in virtù della legge 31 gennaio 1860, e le quali per lo stesso periodo di
                  tempo resteranno per ogni rapporto assimilate alle monete di valore corrispondente coniate
                  in Francia e nel Belgio.


                                                              Art. 5
                  La somma di lire 450,000,000 in monete divisionarie d’argento, di cui era autorizzata la fab-
                  bricazione e la emissione dall’art. 45 della mentovata legge dei 24 agosto 1862 è ridotta a
                  L. 441,000,000.

                                                              Art. 6
                  Il Governo è autorizzato ad estendere ad ogni altra Nazione, che entrasse ulteriormente nella
                  Unione monetaria, gli effetti della Convenzione approvata colla presente legge, la quale andrà
                  in vigore appena eseguite le ratifiche della Convenzione medesima.
                  Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale
                  delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla
                  osservare come legge dello Stato.

                  Data in Firenze addì 14 luglio 1866
                  Eugenio di Savoia
                  v. Il Guardasigilli:  Borgatti             Ricasoli-Scialoja






                  DOCUMENTO N. 4

                  Relazione della Direzione Generale del Tesoro per l’esercizio 1890-1891 e 1891-1892,
                  Roma 1893.



                  Monete d’argento degli antichi Stati d’Italia

                  Essendosi domandato se le monete d’argento a sistema metrico decimale da lire 5 coniate da-
                  gli ex – Stati italiani avessero corso legale del pari a quelle coniate nel Regno d’Italia dal 1861


                  La cassa con gLi scudi d’argento. appendice documentaria





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