Page 75 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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Notiziario PNS n. 18/2023                                                                   75


                                                             Art. 13
                 Il Governo provvederà con decreto reale al ritiro e cambio di tutte le monete d’oro, d’argen-
                 to, di biglione e di rame di conio italiano a sistema diverso da quello stabilito dalla presente
                 legge, e farà cessare il corso legale di tutte le monete estere egualmente a sistema diverso dal
                 nazionale, che trovansi attualmente in circolazione nelle varie province del Regno.
                 Il ritiro delle monete si farà al loro valore legale, salvo le eccezioni per le monete ca-
                 lanti, sfigurate o logore che sono contemplate dalle stesse leggi che sono attualmente
                 in vigore.
                 Per sopperire alla spesa di ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete
                 d’oro, argento ed eroso misto a sistema diverso, è autorizzata la spesa di 18.466,350 lire da
                 stanziarsi nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per una
                 terza parte a carico del corrente servizio, e per rimanere sull’esercizio 1863 sotto apposito
                 capitolo con la denominazione – Spese pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale
                 delle monete non decimali d’oro, argento ed eroso-misto di conio italiano.
                 Alla spesa di ritiro e cambio delle monete di rame sarà provveduto con la legge stessa che
                 ordinerà la fabbricazione dei nuovi pezzi di bronzo di dieci centesimi.



                                                             Art. 14
                 È abrogata qualunque disposizione vigente in opposizione ai precedenti articoli.





                                                            Titolo II


                                                             Art. 15
                 È autorizzata la fabbricazione e la emissione di una somma nominale di centocianquanta
                 milioni di lire in monete divisionarie di argento, secondo il sistema stabilito dalla presente
                 legge.


                                                             Art. 16
                 Il Governo determinerà con decreto reale la quantità proporzionale di ciascuna specie di tali
                 monete.


                                                             Art. 17
                 Alla spesa relativa sarà provveduto coi fondi assegnati al Ministero di agricoltura, industria e
                 commercio dal precedente art. 13.

                                                             Art. 18
                 È autorizzata la fabbricazione e la emissione di monete di bronzo secondo il sistema stabilito
                 dal reale decreto 20 novembre 1839, n. 3773, e dalla legge del 6 agosto 1862, n. 737, per un
                 valore nominale di otto milioni.

                                                             Art. 19
                 Per supplire alla spesa relativa ed a quella di ritiro della vecchia moneta di rame sarà aumen-
                 tato di lire 5,325,000 e ripartito in eguale proporzione il fondo stanziato nei capitoli 74 e 75
                 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l’esrcizio del 1862.
                 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale


                 La cassa con gLi scudi d’argento. appendice documentaria





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