Page 74 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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                                                              Art. 2
                  Le monete d’oro e il pezzo d’argento di lire 5 sono al titolo di millesimi 900, con la tolleranza
                  di due millesimi in più od in meno.

                                                              Art. 3
                  I pezzi di una e due lire, di venti e cinquanta centesimi sono al titolo di 835 millesimi con la
                  tolleranza di 3 millesimi in più od in meno.

                                                              Art. 4
                  La lega delle monete di bronzo è fissata nella proporzione di 960 millesimi di rame e 40 mille-
                  simi di stagno, con la tolleranza di 5 millesimi in più od in meno per ciascuno dei due metalli.

                  Art.5
                  La fabbricazione delle monete contemplate negli artcioli 3 e 4 non può aver luogo se non nei
                  limiti determinati da leggi speciali.


                                                              Art. 6
                  I pezzi da lire 5 al titolo di 900 millesimi non si conieranno se non per conto e sopra doman-
                  da dei privati ed avranno corso legale al pari delle monete d’oro.

                                                              Art. 7
                  Niuno è obbligato a ricevere nei pagamenti una somma maggiore di lire cinquanta in monete
                  divisionarie d’argento, le quali sono invece senza alcun limite ricevute nelle pubbliche casse.
                  La moneta di bronzo può essere impiegata nei pagamenti soltanto a compimento delle fra-
                  zioni di lira.


                                                              Art. 8
                  Le monete avranno nell’impronta “l’effigie del Re” e la leggenda “Regno d’Italia o Re d’Italia”.
                  Le altere condizioni delle impronte e il diametro di ciascuna specie delle monete saranno da
                  stabilirsi dal Governo con decreto reale.

                                                              Art. 9
                  Il Governo può con decreto reale ammettere in corso legale nello Stato monete estere della
                  specie contemplate nell’art.2 e 6 purchè coniate secondo il sistema stabilito dalla presente
                  legge.

                                                              Art. 10
                  Le monete calanti oltre la tolleranza determinata dalla legge, e tutte quelle tosate, bucate,
                  sfigurate e logore per modo che non sia più riconoscibile l’impronta da entrambi i lati o da
                  un solo, sono escluse dal corso, e ricevute solamente come pasta negli uffici di cambio delle
                  zecche.


                                                              Art. 11
                  Nei contratti e negli atti pubblici, nei registri di contabilità delle pubbliche amministrazioni, e
                  in ogni altro libro o documento che riguardi gli interessi del pubblico i valori devono essere
                  calcolati ed espressi in lire e centesimi della moneta italiana.
                  Ogni contravvenzione commessa da un ufficiale pubblico alla disposizione di questo articolo
                  è punito con la multa di lire 50.
                  Una medesima obbligazione di esprimere i valori in lire e centesimi della moneta italiana è
                  estesa a tutte le scritture private a datare dal 1° gennaio 1863.


                  La cassa con gLi scudi d’argento. appendice documentaria





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