Page 86 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
P. 86

86


                  Verso e tra i privati non possono essere impiegate per una somma superiore a lire 50 per
                  ciascun pagamento.
                  È poi da tener mente che gli spezzati nazionali debbono presentare un millesimo non
                  anteriore al 1863 a quelli della Repubbica di San Marino in millesimo 1898 o 1906, in cui
                  venne effettuata la coniazione.
                  Le monete divisionali d’argento della Francia debbono presentare un millesimo non anteriore
                  al 1864, quello del Belgio e della Svizzera non anteriore al 1866 e infine quelle della Grecia
                  debbono presentare un millesimo non anteriore al 1867.

                  Monete di nichelio

                  Pezzi da centesimi 20 di conio italiano fabbricate nel 1894 e nel 1895, e da centesimi 25, pa-
                  rimente di conio italiano, fabbricate nel 1902 e nel 1903.

                  Monete di bronzo

                  Pezzi da centesimi 10, 5, 2 ed 1 coniati in Italia dal 1859 in poi, esclusi quelli coniati dai ces-
                  sati Governi provvisori.
                  Pezzi da centesimi 10 e 5 della Repubblica di San Marino coniati a Milano nel 1864, 1869 e
                  1875 ed a Roma negli anni 1893, 1894.

                  Visto d’ordine di Sua Maestà:
                  Il Ministro del tesoro
                  majorana








                  DOCUMENTO N. 6

                  Regio decreto – legge 23 giugno 1927, n. 1148, sul riordinamento della circolazio-
                  ne monetaria metallica.
                  (Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1927, n. 160)


                                                              Art. 1
                  Le monete di argento da L.2, 1 e da 50 centesimi di conio nazionale, che non saranno presen-
                  tate alle casse dello Stato, per il cambio con altra valuta avente corso legale nel Regno, entro
                  il 30 settembre 1927 saranno prescritte.

                                                              Art. 2
                  Gli scudi d’argento da L. 5 cesseranno di avere corso legale col giorno 30 settembre 1927.
                  Con decreto del Ministero delle Finanze saranno emanate le norme per il ritiro dalla circola-
                  zione delle monete stesse e per la la loro prescrizione.

                                                              Art. 3
                  Trascorsi i termini di cui agli articoli precedenti, e verificatasi la prescrizione delle monete di
                  cui trattasi, sarà senz’altro vietata la circolazione delle monete stesse.
                  Sarà anche proibito a chiunque, dopo i suddetti termini, di raccogliere, incettare e detenere,
                  comunque, i predetti scudi da L. 5, nonchè le monete da L. 2, 1 e cent. 50, salvo per gli esem-
                  plari detenuti in numero limitato, per raccolte o collezioni.


                  La cassa con gLi scudi d’argento. appendice documentaria





                                                                                                                04/12/2023   18:25:02
       Libro 1 PNS 18.indb   86                                                                                 04/12/2023   18:25:02
       Libro 1 PNS 18.indb   86
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91