Page 86 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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Verso e tra i privati non possono essere impiegate per una somma superiore a lire 50 per
ciascun pagamento.
È poi da tener mente che gli spezzati nazionali debbono presentare un millesimo non
anteriore al 1863 a quelli della Repubbica di San Marino in millesimo 1898 o 1906, in cui
venne effettuata la coniazione.
Le monete divisionali d’argento della Francia debbono presentare un millesimo non anteriore
al 1864, quello del Belgio e della Svizzera non anteriore al 1866 e infine quelle della Grecia
debbono presentare un millesimo non anteriore al 1867.
Monete di nichelio
Pezzi da centesimi 20 di conio italiano fabbricate nel 1894 e nel 1895, e da centesimi 25, pa-
rimente di conio italiano, fabbricate nel 1902 e nel 1903.
Monete di bronzo
Pezzi da centesimi 10, 5, 2 ed 1 coniati in Italia dal 1859 in poi, esclusi quelli coniati dai ces-
sati Governi provvisori.
Pezzi da centesimi 10 e 5 della Repubblica di San Marino coniati a Milano nel 1864, 1869 e
1875 ed a Roma negli anni 1893, 1894.
Visto d’ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del tesoro
majorana
DOCUMENTO N. 6
Regio decreto – legge 23 giugno 1927, n. 1148, sul riordinamento della circolazio-
ne monetaria metallica.
(Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1927, n. 160)
Art. 1
Le monete di argento da L.2, 1 e da 50 centesimi di conio nazionale, che non saranno presen-
tate alle casse dello Stato, per il cambio con altra valuta avente corso legale nel Regno, entro
il 30 settembre 1927 saranno prescritte.
Art. 2
Gli scudi d’argento da L. 5 cesseranno di avere corso legale col giorno 30 settembre 1927.
Con decreto del Ministero delle Finanze saranno emanate le norme per il ritiro dalla circola-
zione delle monete stesse e per la la loro prescrizione.
Art. 3
Trascorsi i termini di cui agli articoli precedenti, e verificatasi la prescrizione delle monete di
cui trattasi, sarà senz’altro vietata la circolazione delle monete stesse.
Sarà anche proibito a chiunque, dopo i suddetti termini, di raccogliere, incettare e detenere,
comunque, i predetti scudi da L. 5, nonchè le monete da L. 2, 1 e cent. 50, salvo per gli esem-
plari detenuti in numero limitato, per raccolte o collezioni.
La cassa con gLi scudi d’argento. appendice documentaria
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