Page 88 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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                  mezzo dei Sindaci e delle Autorità Ecclesiastiche e mediante ripetuti avvisi da inserirsi gratu-
                  itamente dai giornali della rispettiva Provincia.
                  I Contabili Finanziari e gli Uffici Postali e Ferroviari del Regno dovranno entro il 15 maggio
                  1928 versare in Tesoreria gli scudi ritirati; gli Uffici delle Colonie e delle Isole dell’Egeo do-
                  vranno versare gli scudi stessi entro il 25 maggio 1928.
                  Le Intendenze di Finanza daranno con ogni sollecitudine le opportune disposizioni ai Conta-
                  bili dipendenti; gli altri Uffici le riceveranno dalle rispettive Amministrazioni.


                  Il Direttore Generale
                  B. azzolini







                  DOCUMENTO N. 8


                  Circolare n. 172621, in data 8 giugno 1931 – Anno IX – della Direzione Generale del
                  Tesoro diretta: Alle Intendenze di Finanza del Regno; Alle Sezioni di Regia Tesoreria
                  Provinciale del Regno; alla Tesoreria Generale; alla Direzione della Regia Zecca; al Mi-
                  nistero delle Comunicazioni – Direzione Generale Poste e Telegrafi; al Ministero delle
                  Comunicazioni (Direzione Generale Ferrovie); al Ministero delle Colonie; e per cono-
                  scenza: All’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia. – Scudi d’argento e monete
                  divisionali.


                  Questo Ministero, essendo venute meno, in seguito al progressivo deprezzamento dell’argen-
                  to sul mercato, le ragioni di convenienza che avevano consigliato di autorizzare, in via tem-
                  poranea, l’accettazione degli scudi di argento da lire 5 e delle monete di argento divisionali
                  da lire 2,1 e cent. 50, al loro valore nominale, nonostante la prescrizione che, come è noto, si
                  è verificata, per gli scudi, al 30 aprile 1928, e per le monete divisionali al 30 settembre 1927,
                  ha determinato di revocare in via definitiva, l’accennata concessione.
                  Pertanto, richiamandosi al disposto dell’art. 1 del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1148
                  (Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1927, numero 160) e a quello dell’art. 3 del decreto Ministeriale
                  7 marzo 1928 (Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1928, numero 59), si prescrive che la Regia Zec-
                  ca, la Tesoreria Centrale, le Sezioni di Regia Tesoreria Provinciale e tutte le pubbliche casse
                  si astengano, d’ora innanzi, rigorosamente dall’accettare gli scudi di argento da Lire 5 e le
                  monete d’argento divisionali da lire 2, 1 e cent. 50, che venissero comunque presentatate dai
                  detentori.
                  I contabili erariali potranno versare in Tesoreria le monete della specie già ritirate entro e non
                  oltre il 20 giugno corrente.
                  I Ministeri interessati sono pregati di impartire opportune disposizioni ai dipendenti contabi-
                  li, e tutti gli Uffici, cui la presente è diretta, favoriranno un cenno di assicurazione.

                  p . il Ministro

                  graSSi














                  La cassa con gLi scudi d’argento. appendice documentaria





                                                                                                                04/12/2023   18:25:02
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