Page 88 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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mezzo dei Sindaci e delle Autorità Ecclesiastiche e mediante ripetuti avvisi da inserirsi gratu-
itamente dai giornali della rispettiva Provincia.
I Contabili Finanziari e gli Uffici Postali e Ferroviari del Regno dovranno entro il 15 maggio
1928 versare in Tesoreria gli scudi ritirati; gli Uffici delle Colonie e delle Isole dell’Egeo do-
vranno versare gli scudi stessi entro il 25 maggio 1928.
Le Intendenze di Finanza daranno con ogni sollecitudine le opportune disposizioni ai Conta-
bili dipendenti; gli altri Uffici le riceveranno dalle rispettive Amministrazioni.
Il Direttore Generale
B. azzolini
DOCUMENTO N. 8
Circolare n. 172621, in data 8 giugno 1931 – Anno IX – della Direzione Generale del
Tesoro diretta: Alle Intendenze di Finanza del Regno; Alle Sezioni di Regia Tesoreria
Provinciale del Regno; alla Tesoreria Generale; alla Direzione della Regia Zecca; al Mi-
nistero delle Comunicazioni – Direzione Generale Poste e Telegrafi; al Ministero delle
Comunicazioni (Direzione Generale Ferrovie); al Ministero delle Colonie; e per cono-
scenza: All’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia. – Scudi d’argento e monete
divisionali.
Questo Ministero, essendo venute meno, in seguito al progressivo deprezzamento dell’argen-
to sul mercato, le ragioni di convenienza che avevano consigliato di autorizzare, in via tem-
poranea, l’accettazione degli scudi di argento da lire 5 e delle monete di argento divisionali
da lire 2,1 e cent. 50, al loro valore nominale, nonostante la prescrizione che, come è noto, si
è verificata, per gli scudi, al 30 aprile 1928, e per le monete divisionali al 30 settembre 1927,
ha determinato di revocare in via definitiva, l’accennata concessione.
Pertanto, richiamandosi al disposto dell’art. 1 del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1148
(Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1927, numero 160) e a quello dell’art. 3 del decreto Ministeriale
7 marzo 1928 (Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1928, numero 59), si prescrive che la Regia Zec-
ca, la Tesoreria Centrale, le Sezioni di Regia Tesoreria Provinciale e tutte le pubbliche casse
si astengano, d’ora innanzi, rigorosamente dall’accettare gli scudi di argento da Lire 5 e le
monete d’argento divisionali da lire 2, 1 e cent. 50, che venissero comunque presentatate dai
detentori.
I contabili erariali potranno versare in Tesoreria le monete della specie già ritirate entro e non
oltre il 20 giugno corrente.
I Ministeri interessati sono pregati di impartire opportune disposizioni ai dipendenti contabi-
li, e tutti gli Uffici, cui la presente è diretta, favoriranno un cenno di assicurazione.
p . il Ministro
graSSi
La cassa con gLi scudi d’argento. appendice documentaria
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