Page 257 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 11.1-2018
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L’ACQUISIZIONE PIÙ RECENTE:
                   UN RARO AUREO DI MARCO AURELIO DA ACQUISTO COATTIVO*





                  La procedura dell’acquisto coattivo si inserisce nelle prescrizioni relative al controllo
            sulla “circolazione in ambito internazionale dei beni culturali”  (Codice,  capo V,  sez.  I-II
            artt. 65-74). Il controllo, che compete al Ministero dei beni e delle attività culturali, ha lo sco-
            po di “preservare l’integrità del patrimonio culturale” . L’iter procedurale è descritto all’ar-
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            ticolo 70 del D.Lgs n. 42/2004 nel testo aggiornato, e si inserisce nella fase di valutazione
            tecnica che precede il rilascio o il diniego all’esportazione della cosa presentata all’Ufficio
            Esportazione  competente.  In  particolare,  esso  rappresenta  la  facoltà  di  acquisire  il  bene
            nell’àmbito dell’intera procedura relativa all’esportazione e prevede che: “l’ufficio di espor-
            tazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell’attestato di libera
            circolazione, può proporre al Ministero l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto
            l’attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all’in-
            teressato, al quale dichiara altresì che l’oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in
            custodia presso l’ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso
            il termine per il rilascio dell’attestato è prorogato di sessanta giorni (…).
                  Come già evidenziato in questa sede, i beni numismatici non sono rientrati, per lungo
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            tempo, tra i beni acquistati coattivamente dal Ministero . Tra le cause probabili, l’esiguo nu-
            mero di funzionari specialisti negli Uffici del Ministero, sia negli Uffici centrali competenti, sia
            nelle Soprintendenze. In generale, va detto che la tutela sui beni numismatici nei suoi aspetti
            tecnici e amministrativi è stata pesantemente condizionata da un quadro normativo di riferi-
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            mento quanto mai mutevole , dalla controversa interpretazione delle previsioni di legge sulle
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            Ministero nell’ambito delle linee più generali sugli uffici esportazione, che fornissero soluzio-
            ni concrete alla valutazione tecnica di una cosa d’interesse numismatico ai fini del rilascio o
            del diniego dell’attestato di libera circolazione .
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                  L’istituzione nel 2011 di un Osservatorio per i beni numismatici di interesse archeolo-
            gico per decreto della Direzione Generale per le Antichità ha individuato, tra le priorità di
            intervento nel settore, la necessità di verificare i criteri seguiti per la valutazione dei beni
            presentati agli Uffici Esportazione ai fini del rilascio o del diniego dell’attestato di libera
            circolazione . Il riesame della circolare del 1974 e la revisione dei principi di carattere gene-
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            rale in base ai quali si rilascia o si nega l’attestato di libera circolazione per i beni presentati
            agli Uffici Esportazione, affrontati dal Gruppo tecnico costituito sempre nel 2011 con de-
            creto del Direttore Generale per il Paesaggio, le Belle Arti l’Architettura e l’Arte Contempo-
            ranee (Pabaac), hanno contribuito a ridefinire i criteri di valutazione, utili anche per i beni
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            numismatici .
                  Inoltre, da un’indagine condotta dalla Direzione Generale per le Antichità nel 2012 è
            emersa, in generale, l’assenza di uniformità nei criteri di valutazione delle “cose” di inte-
            resse numismatico in uscita dall’Italia, dovuta non solo ad una continua rimodulazione del
            quadro normativo sulla tutela, soprattutto nel campo della numismatica cd. archeologica,
            ma anche all’insufficiente considerazione dei principi introdotti nel 2004 dall’art. 68 del
            Codice dei beni culturali e del paesaggio. Come ha ben evidenziato Marica Mercalli , “la
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            sensibile novità introdotta dall’art. 68 del Codice dei beni culturali e del paesaggio riguar-
            da la natura del “motivato giudizio” espresso dagli uffici esportazione circa il rilascio o
            il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, in quanto tale giudizio non riguarda più il



            UN RARO AUREO DI MARCO AURELIO                                                      S. Pennestrì
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