Page 269 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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APPENDICE DOCUMENTARIA





                 I – LA SUPREMA RICOMPENSA: IL COLLARE DELLA SS. ANNUNZIATA



                 Documento n. 1


                 Modificazioni agli statuti dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata
                 (Carta Reale 3 giugno 1869)


                 Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia Capo e Sovrano
                 dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata.
                 L’Ordine supremo del Collare di Savoia, fondato dal glorioso e vittorioso Nostro precedessore
                 Amedeo VI nell’anno 1362, ebbe nel 1409 da Amedeo VIII i primi statuti, che si conoscano, i
                 quali vennero successivamente ampliati e riformati da Carlo III nel 1518 e da Emanuele Fili-
                 berto nel 1570, e poscia da altri Sovrani.
                 Carlo III nelle riforme del 1518 aggiunse ai primi quindici originari cavalieri e compagni altri
                 cinque; e pose nel vano formato dai tre nodi d’amore pendenti dal collare che si portava so-
                 pra la gorgiera l’immagine della SS. Annunziata, da cui allora prese il nome.
                 Questa suprema ricompensa di eminenti servigi che induceva una specie di religiosa e mili-
                 tare fraternità tra il Capo e Sovrano dell’Ordine ed i suoi compagni era riservata solamente
                 ai guerrieri che più si fossero segnalati nella professione delle armi, e per ottenerla, oltre al
                 merito dei servigi, si richiedeva la distinzione di illustri natali. Se non che col volgere dei
                 tempi si riconobbe giusto di non privarne coloro che avevano reso alla patria eminenti servigi
                 in alte cariche civili, e di non richiedere, quando non esisteva una gran distinzione d’opere,
                 quella ancor del casato.
                 Similmente gli straordinari privilegi politici ed economici dai quali era accompagnato il grado
                 di cavaliere dell’Annunziata si ravvisarono col progredire delle sociali istituzioni meno con-
                 formi al buon vivere civile e vennero di fatto di mano in mano in diritto od in fatto aboliti.
                 Ora, dopo la trasformazione della monarchia di Savoia in Regno Costituzionale d’Italia, non
                 possiamo che rallegrarCi di trovar confermate in fatto le osservanze di questo nobilissimo
                 Ordine colle presenti liberali istituzioni e solo Ci rimane a stabilire come regola ciò che era
                 eccezione, e ad aggiungere qualche disposizione relativa alle prerogative ed agli obblighi dei
                 cavalieri. Al che volendo Noi provvedere, quindi che è di Nostro moto proprio, come Capo e
                 Sovrano dell’Ordine e sentito il parere dei Nostri Cugini, li cavalieri dell’Ordine stesso,
                 Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

                                                           Art. 1 (1)

                 Il numero dei Cavalieri dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata sarà, come per lo passato,
                 di venti, nel novero dei quali non si computano secondo gli Statuti e le osservanze antiche,
                 né la persona del Capo e Sovrano, né quella del Principe Ereditario. Similmente non fanno
                 numero né gli ecclesiastici, né i forestieri.


                 Appendice documentAriA





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