Page 273 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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Notiziario PNS n. 18/2023 273
colla mano sui sacri Evangeli, pronunzierà il giuramento secondo la formula costituzionale.
L’atto di giuramento sarà segnato da lui e dai Cavalieri presenti. Dopo ciò, l’eletto farà rive-
renza al Re Capo e Sovrano, che gli porrà la Collana al collo e gli darà l’abbracciata.
Art. 11
Nella sovranità della SS. Annunziata i Cavalieri sono radunati in forma solenne nella Cappella
Palatina, per ivi assistere ai Divini Uffizi ed invocare la benedizione del Cielo sul Re e sull’I-
talia.
In tale occasione uno dei Nostri cappellani adempierà l’Uffizio di Maestro delle cerimonie.
Art. 12
In occasione di feste, balli, pranzi solenni a Corte, i Cavalieri dell’Annunziata sono introdot-
ti nel Nostro Gabinetto, e Ci fanno corteggio, siccome quelli che godono il privilegio delle
grandi entrate.
Art. 13
Secondo il disposto dagli Statuti, sempre osservato sinora in quest’Ordine Supremo, avvenuto
il decesso di un Cavaliere, ne sarà dato avviso a ciascuno degli altri Cavalieri, fratelli e com-
pagni, dal Nostro Ministro degli affari esteri, invitandoli anche a suffragarne l’anima secondo
l’antica consuetudine ed il prescritto degli Statuti, quando pel culto dal defunto professato
ne sia il caso.
In ogni evento, i Cavalieri, quando non siano impediti e si trovino sul luogo, s’associeranno
al convoglio funebre.
Art. 14
Se mai avvenisse (il che Dio non voglia) che un Cavaliere fosse riconosciuto o per condanne
sofferte o per giudizio dei poteri competenti, avere mancato gravemente ai suoi doveri verso
la Nazione od il Re, o fallito all’onore, il Capitolo dell’Ordine avute le prove legali del reato,
ed in numero di dieci almeno e coi due terzi dei voti, ha facoltà, sentito l’imputato nelle sue
difese e per via di deliberazione scritta, approvato dal Capo e Sovrano, di cassarlo dal ruolo
dei cavalieri.
Questa deliberazione verrà notificata a diligenza del segretario dell’Ordine all’imputato, con
divieto di fregiarsi delle insegne di cui è stato privato, e colla minaccia in caso di trasgressio-
ne, di incorrere le pene stabilite dal Codice penale.
Art. 15
La presente Carta Reale sarà inserita nel Libro degli Statuti, registrata al Ministero degli affari
esteri e comunicata a ciascheduno dei cavalieri dell’Ordine ed al Prefetto del Palazzo.
Data in Firenze, addì 3 giugno 1869.
Vittorio Emanuele
L.F. Menabrea
Cavaliere e Segretario dell’Ordine Supremo
NOTE
1 V. modificazioni apportate da R.D. 14 marzo 1924, n. 300.
2 Legge 24 dicembre 1925, n. 2263:
Art. 5 – Il Capo del Governo....è altresì, di diritto, segretario dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata.
3 Il R.D. 19 aprile 1868, n. 4349, è stato abrogato dall’art. 13 del R.D. 16 dicembre 1927, n. 2210.
Appendice documentAriA
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