Page 276 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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                  II –  IL DESTINO DELLA RAZZA: L’OPERA NAZIONALE MATERNITÀ
                       INFANZIA



                  Documento n. 1


                  R.D. 15 aprile 1926, n. 718 (1). Approvazione del regolamento per l’esecuzione della
                  legge 10 dicembre 1925, n. 2277 (2) sulla protezione e l’assistenza della maternità
                  e dell’infanzia.

                  È  approvato  il  regolamento  per  l’esecuzione della legge 10  dicembre  1925,  n.  2277  (2),
                  annesso al presente decreto e visto, d’ordine Nostro, dal Ministro proponente. Regolamento
                  per l’esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 (2) per la protezione e l’assistenza
                  della maternità e dell’infanzia (3).


                  Art. 76. Le medaglie di benemerenza, concesse dall’Opera nazionale a norma dell’ultimo
                  comma dell’art. 3 della legge, sono, secondo il grado di merito, d’oro, di argento o di bronzo
                  e conformi ad un tipo stabilito con apposita deliberazione dal Consiglio centrale. Tali meda-
                  glie sono conferite dal Consiglio centrale, su proposta del presidente ed in seguito a parere
                  favorevole della Giunta esecutiva. Per il conferimento della medaglia d’oro, la deliberazione
                  del Consiglio dev’essere adottata col voto favorevole di tutti i votanti. 77. I diplomi di beneme-
                  renza, di cui nell’ultimo comma dell’art. 3 della legge, sono di due gradi e vengono concessi
                  dalla Giunta esecutiva alle persone e agli enti che, pur non essendo ritenuti meritevoli di una
                  medaglia, siano tuttavia riconosciuti benemeriti, ai sensi dell’articolo ora citato.



                  Documento n. 2


                  Il Discorso dell’Ascensione    1

                           a
                  Nella 220 riunione, tenutasi il 7 maggio 1927 (ore 10-12.30), il Consiglio dei ministri appro-
                  verà «importanti provvedimenti per la disciplina del credito nel Mezzogiorno e per la difesa
                  del consumatore». (Da Il Popolo d’Italia, N. 109, 8 maggio 1927, XIV).

                  Onorevoli deputati fascisti!
                  Ho il vivo rammarico, congiunto ad una profonda umiliazione, di annunciarvi che il mio di-
                  scorso non sarà così breve come è nelle mie consuetudini. Non sarà breve, perché ho molte
                  cose da dire, ed oggi è una di quelle giornate in cui io prendo la nazione e la metto di fronte
                  a se stessa.
                  Debbo poi corredare il mio discorso con molti dati di fatto ed altrettante cifre. Con questo,
                  non  voglio  condividere  l’opinione di  coloro,  i  quali  affermano  che  i  numeri  governano  i
                  popoli. No. I numeri non governano i popoli, ma specialmente nelle società moderne, così
                  numerose e così complesse, i numeri sono un elemento necessario per chiunque voglia go-
                  vernare seriamente una nazione. Il mio discorso sarà quindi necessario, irritante e divertente.
                  Necessario, perché io mi sono ripromesso di dire tutto quello che è strettamente necessario.
                  Non una parola di più. Irritante, perché dirò delle cose ingrate; forse spezzerò qualche luogo
                  comune nel quale ci si adagiava. Finalmente, la terza parte avrà dei motivi polemici per i qua-
                  li, voi sapete, io sono particolarmente attrezzato (si ride) e durante la quale parte io voglio
                  divertirmi a stuzzicare tutti gli avversari interni ed esterni del regime. (Approvazioni). Poi,
                  non è detto che, dovendo fare un discorso, e sia pure un discorso di capo del Governo, si
                  debba propinare tale « mattone » che concili il cervello degli uditori al più profondo letargo.


                  Appendice documentAriA





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