Page 272 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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                                                              Art. 2
                  Le scelte cadranno, a seconda dei casi, fra i personaggi segnalati per eminenti servigi nelle
                  alte cariche militari, fra quelli più distinti nelle alte cariche civili ed anche fra i personaggi
                  che nella vita privata abbiano acquistato universalmente nome e autorità di luminari d’Italia
                  o benefattori insigni della Nazione.

                                                              Art. 3
                  Il Ministro degli affari esteri continua ad esercitare l’ufficio di segretario dell’Ordine ed a pren-
                  dere e fare eseguire i Nostri comandi in tutti gli affari che al medesimo si riferiscono (2).

                                                              Art. 4
                  I Cavalieri dell’Ordine supremo usano due collane: una grande, l’altra minore.
                  Portano la grande il primo giorno dell’anno, il giorno della festa della SS. Annunziata e in
                  tutte le grandi feste e solennità nazionali o nelle grandi funzioni di Corte.
                  Portano le minori in ogni altra occasione di rappresentanza.
                  Essi portano inoltre alla parte sinistra del petto una stella d’oro in cui è effigiata Maria Santis-
                  sima Annunziata, in conformità di quanto prescrisse Madama Reale Maria Giovanna Battista
                  Duchessa Reggente di Savoia nel capitolo dell’Ordine da lei tenuto il dì 24 marzo 1680.
                                                              Art. 5
                  Alla morte di ciascun cavaliere gli eredi restituiscono al Re la Gran Collana che il defunto
                  aveva da lui ricevuta.

                                                              Art. 6
                  I cavalieri dell’Ordine della SS. Annunziata godranno di tutte le prerogative, distinzioni e pre-
                  minenze dichiarate nel Nostro decreto del 19 aprile 1868.

                                                              Art. 7
                  Nella qualità che rivestono i Nostri cugini, saranno, a preferenza di ogni altro Grande Uffi-
                  ziale dello Stato, chiamati ad assistere come testimoni negli atti che concernono la nascita, il
                  matrimonio, la morte dei Principi di Nostra Casa.
                  Sono similmente chiamati a prender parte a tutte le altre funzioni di Corte nelle quali pren-
                  deranno posto immediatamente dopo i Principi Reali.

                                                              Art. 8
                  La scelta dei cavalieri ed Uffiziali dell’Ordine appartiene esclusivamente al Capo e Sovrano di
                  esso; nondimeno quando vi sono vari posti vacanti il Re riunisce presso di sè il Capitolo dei
                  Cavalieri per sentirne il parere sui candidati che egli solo ha il diritto di proporre. Il Capitolo
                  può anche essere presieduto per delegazione del Capo Sovrano dal Principe Ereditario o da
                  altro Principe Reale, o dal decano dei Cavalieri.

                                                              Art. 9
                  Al Capitolo debbono intervenire col Capo e Sovrano o chi lo rappresenta, almeno sei Cavalie-
                  ri: chi preside dichiara il nome dei candidati; ciascuno può fare in proposito le osservazioni
                  che crede. Poi si delibera su ciascuna proposta per voto a scrutinio segreto, per via di schede
                  chiuse, in cui si scrive il nome del candidato proposto, accompagnato da un sì o da un no.
                  Il Presidente apre la scheda, legge successivamente i voti, e ne proclama infine il risultato. Si
                  intende sempre, peraltro, essere il voto del Capitolo meramente consultivo e segreto.

                                                              Art. 10
                  Nel giorno da Re Capo e Sovrano assegnato, il nuovo eletto si presenterà al suo cospetto, ed
                  ivi, in presenza di due o più Cavalieri, coll’intervento del segretario del’Ordine, genuflesso,


                  Appendice documentAriA





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