Page 274 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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                  Documento n. 2


                  Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche
                  (Regio Decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, modificato dai Regi Decreti 28 novem-
                  bre 1929, n. 2029; 22 dicembre 1930, n. 1757).


                  Vittorio Emanuele III
                  per Grazia di Dio e volontà della Nazione
                  Re d’Italia
                  Ritenuta l’opportunità di regolare l’ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità in
                  modo conforme l’ordinamento presente del Regno;
                  sentito il Consiglio dei Ministri;
                  sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
                  Abbiamo decretato e decretiamo:


                                                            Art. 1 (1)
                  L’Ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni delle autorità appartenenti alle
                  prime sei categorie è stabilito nel modo seguente:
                  Categoria I
                  1a – Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.
                  2a – Cavalieri dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata
                  1. Così modificato dall’art. 1 del R.D. 22 dicembre 1930, n. 1757
                  .................................


                                                              Art. 2
                  Il Capo del Governo primo Ministro prende il primo posto nella categoria prima. I cardinali
                  precedono i Cavalieri dell’Ordine supremo della SS. Annunziata (1) .....

                                                              Art. 3
                  Nei ricevimenti e nelle pubbliche funzioni cui si interviene in corpo, si seguirà l’ordine se-
                  guente:
                  1° – Capo del Governo Primo Ministro
                  2° – Cavalieri dell’Ordine Supremo della SS.Annunziata (...)

                                                              Art. 4
                  Ai Cavalieri dell’ordine Supremo della SS. Annunziata sono conservati il trattamento di Nostri
                  Cugini e le altre prerogative delle quali godono attualmente. (...)
                  Le Consorti del Capo di Governo Primo Ministro e di Cavalieri dell’Ordine Supremo della SS.
                  Annunziata hanno il titolo di Eccellenza ed un posto distinto a Corte. (...)
                  Attribuzioni riguardanti l’Ordine Supremo della SS. Annunziata deferite al Presidente del Con-
                  siglio dei Ministri (Regio Decreto 7 aprile 1889, n. 6050).


                  Art. 1 – Le attribuzioni deferite al Ministro degli affari esteri dalla Carta Reale del 3 giugno del
                  1869, saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri (1).

                  Art. 2 – Le grandi collane dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata saranno custodite dal te-
                  soriere dell’Ordine Mauriziano. I diplomi originali e il libro dei Cavalieri dell’Ordine Supremo
                  della SS. Annunziata saranno depositati nell’archivio della Presidenza del Consiglio.


                  Appendice documentAriA





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