Page 274 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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274 l’ultimo medagliere di muSSolini
Documento n. 2
Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche
(Regio Decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, modificato dai Regi Decreti 28 novem-
bre 1929, n. 2029; 22 dicembre 1930, n. 1757).
Vittorio Emanuele III
per Grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d’Italia
Ritenuta l’opportunità di regolare l’ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità in
modo conforme l’ordinamento presente del Regno;
sentito il Consiglio dei Ministri;
sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1 (1)
L’Ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni delle autorità appartenenti alle
prime sei categorie è stabilito nel modo seguente:
Categoria I
1a – Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.
2a – Cavalieri dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata
1. Così modificato dall’art. 1 del R.D. 22 dicembre 1930, n. 1757
.................................
Art. 2
Il Capo del Governo primo Ministro prende il primo posto nella categoria prima. I cardinali
precedono i Cavalieri dell’Ordine supremo della SS. Annunziata (1) .....
Art. 3
Nei ricevimenti e nelle pubbliche funzioni cui si interviene in corpo, si seguirà l’ordine se-
guente:
1° – Capo del Governo Primo Ministro
2° – Cavalieri dell’Ordine Supremo della SS.Annunziata (...)
Art. 4
Ai Cavalieri dell’ordine Supremo della SS. Annunziata sono conservati il trattamento di Nostri
Cugini e le altre prerogative delle quali godono attualmente. (...)
Le Consorti del Capo di Governo Primo Ministro e di Cavalieri dell’Ordine Supremo della SS.
Annunziata hanno il titolo di Eccellenza ed un posto distinto a Corte. (...)
Attribuzioni riguardanti l’Ordine Supremo della SS. Annunziata deferite al Presidente del Con-
siglio dei Ministri (Regio Decreto 7 aprile 1889, n. 6050).
Art. 1 – Le attribuzioni deferite al Ministro degli affari esteri dalla Carta Reale del 3 giugno del
1869, saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri (1).
Art. 2 – Le grandi collane dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata saranno custodite dal te-
soriere dell’Ordine Mauriziano. I diplomi originali e il libro dei Cavalieri dell’Ordine Supremo
della SS. Annunziata saranno depositati nell’archivio della Presidenza del Consiglio.
Appendice documentAriA
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Libro 1 PNS 18.indb 274

