Page 12 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 5-2014
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12                   Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza – ATTI CONVEGNO



             nuto metallico che sono i primi ad essere rilevati e che forniscono un riscontro positivo al
             ricercatore clandestino, che gli consente di iniziare nello scavo.
                  La vigente legislazione pone l’accento sulla tutela di qualunque tipo di reperto archeolo ­
             gico, senza distinzione d’importanza.
                  La I Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2995 del 10.2.2006, ha stabilito
             che la semplice appartenenza del bene alla categoria delle cose di interesse archeologico ne
             comporta l’assegnazione al patrimonio indisponibile dello Stato, non essendo necessario l’e    ­
             spresso riconoscimento dell’interesse culturale dell’oggetto da parte dell’autorità.
                  Il giudìzio della Suprema Corte trova conferma sia in quanto sostenuto costantemente
             dalla scienza archeologica, che in quanto precisato dalla normativa internazionale di settore,
             alla quale il nostro ordinamento ha aderito.
                  Appare opportuno richiamare gli indirizzi che contrappongono un’archeologia concepi­
             ta come semplice raccolta di cose, ad un’altra che mira all’acquisizione di conoscenze per le
             quali è necessario ogni elemento significativo delle passate civiltà, in linea con la legislazione
             internazionale.
                  La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 06.05.1969,
             modificata il 16.01.1992, estende la tutela normativa ad ogni oggetto archeologico a prescin   ­
             dere dal suo valore economico.
                  Anche la legislazione italiana, con la L. 109/05, sembrava aver abbandonato i criteri
             suddetti, almeno per taluni beni seriali come le monete, salvo poi – con i successivi decreti
             legislativi 156 del 2006 e 62 del 2008 – riconsiderare la materia, comprendendo nella tutela
             tutte “le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali
             di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio”.
                  Analizzando ora la presunzione di proprietà statale sui reperti archeologici, va sottoline ­
             ato che è il privato a dover fornire la prova del suo lecito possesso, visto che la sua istanza si
             volge contro la presunzione di appartenenza allo Stato di ogni reperto archeologico. Chiun     ­
             que eccepisce deve – in diritto civile – fornire prova della sua domanda, non potendo tra
             l’altro vantare alcuna usucapione.
                  Sostenere che i beni potrebbero essere giustificati nel loro possesso sotto il profilo pena-
             le è diverso dal provare che di tali reperti si è proprietari, con titolo legittimo, in ambito civile.
                  Difatti, anche il giudice penale che venisse sollecitato con domanda restitutoria da par  ­
             te del privato, seppur assolto in quella sede, non può pregiudicare gli interessi della parte
             pubblica con restituzioni che mai potranno essere effettuate senza il debito contraddittorio.
                  Dal complesso delle disposizioni che regolano i ritrovamenti e le scoperte archeologi     ­
             che, si ricava il principio generale della proprietà statale delle cose d’interesse archeologico
             e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti.
                  Qualora l’amministrazione intenda rientrare in possesso dei beni detenuti da soggetti
             privati, incombe al possessore l’onere della prova, della scoperta e della appropriazione ante­
             riormente all’entrata in vigore della legge 364 del 1909, a partire dalla quale le cose ritrovate
             nel sottosuolo appartengono allo Stato.
                  Indizi di possesso illecito sotto il profilo penale, si appalesano quando i reperti arche­
             ologici non sono stati inventariati e/o catalogati o quando, essendo di considerevole valore
             culturale ed economico, non siano mai stati studiati e pubblicati nei loro consueti ambiti
             scientifici.
                  Va poi osservato come il possesso disgiunto e non accompagnato da una rigorosa prova
             in ordine al diritto di possedere, non legittima – almeno sotto il profilo di diritto civile – alla
             restituzione dei reperti, specie ove si consideri che la proprietà pubblica degli stessi risale
             alla legge n. 364 del 1909.
                  D’altra parte, come già accennato, il privato non può vantare in materia alcuna usuca     ­
             pione a prescindere dalla natura dei beni,   tanto più se non sono decorsi i termini del la c.d.
             prescrizione acquisitiva.
                  Infatti, il possesso del privato non appare scevro da clandestinità, proprio perché, tra
             l’altro, questi spesso omette di denunciare alla competente Soprintendenza la scoperta e/o
             detenzione dei reperti archeologici da lui detenuti e,   quindi, non potrà computare in suo fa­


             vore il trascorrere del tempo.




             La   tuteLa   deL   bene: risvoLti   normativi                        Cap. Francesco Provenza
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