Page 13 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 5-2014
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Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza – ATTI CONVEGNO                      13



                 Va altresì considerato che, sulla specifica tematica, la giurisprudenza appare essere suf ­
            ficientemente univoca, avendo affennato che:
               -	   l’appartenenza dei beni al patrimonio indisponibile dello Stato, si estrinseca nell’impos ­
                 sibilità di sottrarli all’uso cui sono destinati e ne impedisce la maturazione del possesso
                 ad usucapionem (Cass. Sez. I, Sent. n. 2995 del 10.2.2006);
                  i beni culturali sono destinati alla pubblica fruizione e l’ordinamento non ne consente, se
              -
                 non in casi eccezionali, e a determinate condizioni, la proprietà privata a scopi di collezio ­
                 nismo, che corrisponde ad un uso privato esclusivo (Cass., Sent. n. 12608 del 28/08/2002).
                 Quanto sopra indicato consente di argomentare che una pronuncia liberatoria penale
            che intervenga in una qualsiasi fase processuale, non comporta automaticamente il disseque     ­
            stro del materiale archeologico in questione in favore del privato.
                 È, quindi, da sottolineare come non occorra alcuna istanza o richiesta da parte dell’am­
            ministrazione pubblica (la competente Soprintendenza), per rendere possibile la reintegra del
            patrimonio culturale a vantaggio dello Stato italiano.
                 Su quest’ultimo punto si può richiamare la seguente giurisprudenza che stabilisce come:
              -	 “Il giudice dell’esecuzione, nell’ambito del procedimento preordinato alla restituzione
                 delle cose sequestrate (art. 262 e 263 c.p.p.), abbia il potere di accertare la titolarità del ­
                 le stesse prima di disporne la restituzione. Detto potere spetta al giudice penale anche
                 nel caso in cui non vi sia controversia sulla proprietà della cosa: né determina alcuna
                 presunzione sulla titolarità della cosa l’appartenenza del luogo in cui il sequestro è av­
                 venuto” (Cass. Sez.I, Sent. n. 4606 del 16.l.2003);
              -	 “Nel caso di sentenza di condanna per la contravvenzione di omessa denuncia di ritrova­
                 mento di alcuni reperti di particolare valore archeologico, il giudice deve disporre la re ­
                 stituzione dei beni in sequestro all’allora Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, tutte
                 le volte che emerga il requisito della culturalità di tali reperti e non sussistano le prove
                 circa la legittima provenienza degli stessi al patrimonio del soggetto privato al quale det­
                 ti beni furono sequestrati,
                                             non essendo necessario che l’organo statale avanzi apposita
                 istanza di restituzione”; e ‘’ai fini dell’applicazione dell’art. 263/3 c.p.p., che prevede che
                 il giudice penale al quale è chiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudi­
                 ce civile la controversia sulla proprietà delle medesime, non è necessario l’attualità della
                 pretesa tra due soggetti contendenti,   essendo invece sufficiente la semplice potenzialità
                 all’insorgere di una lite in senso civilistico” (Cass. Sez. III, Sent. n. 23295 del 28.4.2004).

                 Per i beni archeologici e, quindi le monete, non si può parlare di confisca né obbliga    ­
            toria, né facoltativa, perché i beni appartengono allo Stato, onde va apprezzata la loro resti ­
            tuzione alla competente Soprintendenza, non essendo conferente, salvo rare eccezioni, ogni
            provvedimento ablativo.
                 E semmai il bene appartenesse a persona estranea al reato, costui deve dare prova e del suo
            titolo e della sua condotta che deve essere esente da ogni negligenza, proprio perché la normativa
            violata risulta posta a tutela di bene indisponibile e addirittura costituzionalmente protetto.
                 In altri termini, il privato possessore deve essere in grado, in ogni suo rapporto con il
            bene,   di dare precisa contezza in ordine alla provenienza, luogo di origine, contesto e data­

            zione dei reperti archeologici posseduti, il c.d.   “certificato di buona salute’’.
                 In conclusione, la qualificazione di bene archeologico a prescindere dalla qualità, dalla
            quantità. dalla rarità e dal pregio, rimanda necessariamente al comma 1 dell’articolo 91 del
            Codice che sancisce come le cose indicate nell’articolo 10 del D.Lgs. 42/2004, da chiunque
            ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato
            e,   a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indispo­
            nibile.
                 Per quanto sopra detto, anche nei casi di prescrizione del reato (art. 157 del codice pe­
            nale) permane l’obbligo, in capo al detentore, di restituzione allo Stato degli oggetti archeo­
            logici che hanno dato origine al procedimento penale.
                 L’esercizio della tutela comporta necessariamente la conoscenza del bene e quindi la sua
            catalogazione.
                 Gli organismi di settore,   pubblici o privati, possono far riferimento al Comando Carabi-






            La   tuteLa   deL   bene: risvoLti   normativi	                       Cap. Francesco Provenza
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