Page 13 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 5-2014
P. 13
Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza – ATTI CONVEGNO 13
Va altresì considerato che, sulla specifica tematica, la giurisprudenza appare essere suf
ficientemente univoca, avendo affennato che:
- l’appartenenza dei beni al patrimonio indisponibile dello Stato, si estrinseca nell’impos
sibilità di sottrarli all’uso cui sono destinati e ne impedisce la maturazione del possesso
ad usucapionem (Cass. Sez. I, Sent. n. 2995 del 10.2.2006);
i beni culturali sono destinati alla pubblica fruizione e l’ordinamento non ne consente, se
-
non in casi eccezionali, e a determinate condizioni, la proprietà privata a scopi di collezio
nismo, che corrisponde ad un uso privato esclusivo (Cass., Sent. n. 12608 del 28/08/2002).
Quanto sopra indicato consente di argomentare che una pronuncia liberatoria penale
che intervenga in una qualsiasi fase processuale, non comporta automaticamente il disseque
stro del materiale archeologico in questione in favore del privato.
È, quindi, da sottolineare come non occorra alcuna istanza o richiesta da parte dell’am
ministrazione pubblica (la competente Soprintendenza), per rendere possibile la reintegra del
patrimonio culturale a vantaggio dello Stato italiano.
Su quest’ultimo punto si può richiamare la seguente giurisprudenza che stabilisce come:
- “Il giudice dell’esecuzione, nell’ambito del procedimento preordinato alla restituzione
delle cose sequestrate (art. 262 e 263 c.p.p.), abbia il potere di accertare la titolarità del
le stesse prima di disporne la restituzione. Detto potere spetta al giudice penale anche
nel caso in cui non vi sia controversia sulla proprietà della cosa: né determina alcuna
presunzione sulla titolarità della cosa l’appartenenza del luogo in cui il sequestro è av
venuto” (Cass. Sez.I, Sent. n. 4606 del 16.l.2003);
- “Nel caso di sentenza di condanna per la contravvenzione di omessa denuncia di ritrova
mento di alcuni reperti di particolare valore archeologico, il giudice deve disporre la re
stituzione dei beni in sequestro all’allora Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, tutte
le volte che emerga il requisito della culturalità di tali reperti e non sussistano le prove
circa la legittima provenienza degli stessi al patrimonio del soggetto privato al quale det
ti beni furono sequestrati,
non essendo necessario che l’organo statale avanzi apposita
istanza di restituzione”; e ‘’ai fini dell’applicazione dell’art. 263/3 c.p.p., che prevede che
il giudice penale al quale è chiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudi
ce civile la controversia sulla proprietà delle medesime, non è necessario l’attualità della
pretesa tra due soggetti contendenti, essendo invece sufficiente la semplice potenzialità
all’insorgere di una lite in senso civilistico” (Cass. Sez. III, Sent. n. 23295 del 28.4.2004).
Per i beni archeologici e, quindi le monete, non si può parlare di confisca né obbliga
toria, né facoltativa, perché i beni appartengono allo Stato, onde va apprezzata la loro resti
tuzione alla competente Soprintendenza, non essendo conferente, salvo rare eccezioni, ogni
provvedimento ablativo.
E semmai il bene appartenesse a persona estranea al reato, costui deve dare prova e del suo
titolo e della sua condotta che deve essere esente da ogni negligenza, proprio perché la normativa
violata risulta posta a tutela di bene indisponibile e addirittura costituzionalmente protetto.
In altri termini, il privato possessore deve essere in grado, in ogni suo rapporto con il
bene, di dare precisa contezza in ordine alla provenienza, luogo di origine, contesto e data
zione dei reperti archeologici posseduti, il c.d. “certificato di buona salute’’.
In conclusione, la qualificazione di bene archeologico a prescindere dalla qualità, dalla
quantità. dalla rarità e dal pregio, rimanda necessariamente al comma 1 dell’articolo 91 del
Codice che sancisce come le cose indicate nell’articolo 10 del D.Lgs. 42/2004, da chiunque
ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato
e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indispo
nibile.
Per quanto sopra detto, anche nei casi di prescrizione del reato (art. 157 del codice pe
nale) permane l’obbligo, in capo al detentore, di restituzione allo Stato degli oggetti archeo
logici che hanno dato origine al procedimento penale.
L’esercizio della tutela comporta necessariamente la conoscenza del bene e quindi la sua
catalogazione.
Gli organismi di settore, pubblici o privati, possono far riferimento al Comando Carabi-
La tuteLa deL bene: risvoLti normativi Cap. Francesco Provenza

