Page 15 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n. 5-2014
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Direzione Generale per il paesaggio, belle arti, architettura e arte contemporanee – ATTI CONVEGNO     15













             LA REVISIONE DEI PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE IN BASE AI QUALI

            SI RILASCIA O SI NEGA L’ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER I BENI
                                 PRESENTATI AGLI UFFICI ESPORTAZIONE*




                 Dopo l’entrata in vigore dell’ultima modifica del D.lgs 42/2004 Codice dei Beni culturali
            e del Paesaggio, avvenuta nel 2011, è emersa l’esigenza di ripensare i Principi di carattere
            generale in base ai quali valutare la possibilità del rilascio o viceversa la necessità del dinie ­
            go degli attestati di libera circolazione (ALC) per le opere presentate agli uffici esportazione,
            sulla base di quanto disposto dall’art. 68 c. 4 del Codice stesso.
                 I principi vigenti erano infatti ancora quelli adottati con la Circolare 13.05.1974,   rimasti
            invariati anche dopo l’istituzione del Ministero per i beni culturali (14.12.1974) e anche dopo
            le modifiche normative intervenute negli ultimi decenni, comprese quelle di ambito comuni      ­
            tario: il regolamento 3911/92/CEE sull’esportazione dei beni culturali, entrato in vigore nel
            1993,   e il recepimento della direttiva 93/7/CEE avvenuto con la legge 30 marzo 1998, n. 88

            che ha anche abrogato la tassa di esportazione fino ad allora ancora vigente in ambito extra   ­
            comunitario.   Tali principi erano stati poi espressamente ribaditi dalla lettera circolare n. 4261
            del 17 luglio 1998 e di nuovo, dopo l’adozione del Testo Unico delle disposizioni legislative in
                                                         Lgs 29 ottobre 1999, n. 490), con lettera circolare
            materia di beni culturali e ambientali (D.
            n. 6294 del 18 febbraio 2000 che li aveva mantenuti in vigore.
                 La sensibile novità introdotta dall’art. 68 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
            riguarda la natura del “motivato giudizio” espresso dagli uffici esportazione circa il rilascio o
            il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, in quanto tale giudizio non riguarda più il danno
            che l’uscita di determinate cose dal territorio nazionale potrebbe arrecare al patrimonio sto  ­
            rico e culturale nazionale, come affermato nella precedente normativa (L. 1089 del 1939, art.
            35 e Testo Unico art. 65 c. 1), ma si basa sulla valutazione dell’interesse (artistico, storico, ar ­
            cheologico, etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico) che esse rivestono
            “in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte” (art. 68, c. 4)
            e dunque sulla possibilità di considerarle come beni culturali ai sensi dell’art. 10.

                 Recita infatti l’art. 68 al c. 4 “Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di
            libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla
            loro natura e al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico,
            storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini
            dell’articolo 10 (…)” sottolineando che nella valutazione dovranno essere considerati due
            ambiti, quello della considerazione del bene in sé per la sua peculiare natura e quello del
            contesto storico-culturale di cui il bene fa parte e di cui costituisce una testimonianza, ambiti
            già distinti nella definizione dei Principi del 1974.
                 Nella formazione del ‘motivato giudizio’   sempre all’art. 68, c. 4 si afferma e si ribadisce

            quanto già era previsto nella precedente normativa che “nel compiere tale valutazione gli
            uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero
            sentito il competente organo consultivo”.
                 Il lavoro di revisione dei Principi del 1974, che nel nuovo dettato normativo vengono
            definiti ‘indirizzi di carattere generale’, come già avveniva nel Testo Unico (art. 66 c. 5), è
            stato compiuto in un anno di lavoro da un Gruppo tecnico costituito con decreto del Direttore
            Generale PaBAAC (prot. 39461 del 15 dicembre 2011) e formato dai direttori dei maggiori
            uffici esportazione (18 su tutto il territorio nazionale di cui 7 si occupano esclusivamente di




            La   revisione   dei   prinCipi                                                     M. Mercalli
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