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16 Direzione Generale per il paesaggio, belle arti, architettura e arte contemporanee – ATTI CONVEGNO
beni di arte contemporanea), oltre che da funzionari della Direzione Geneale PaBAAC, della
DG per le Antichità e dal Soprintendente alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contem
poranea per le specifiche problematiche rappresentate da quel settore. Il documento prodot
to, accompagnato anche da Linee guida applicative, è stato consegnato all’Ufficio legislativo
del MiBACT per un opportuno esame, ancora in atto, è sarà oggetto di una nuova circolare
ministeriale. Dunque la presentazione dei nuovi ‘Indirizzi’ in questa sede costituisce una
preliminare messa in comune delle metodologia seguita e dei criteri ispiratori del lavoro con
dotto dal Gruppo ma non può necessariamente costituire una vera pubblicazione dei nuovi
‘Indirizzi’ proprio nel rispetto dell’iter formale che deve ancora compiersi.
I principi che risalgono al 1974 sui quali fondare la valutazione delle opere presentate
presso gli uffici esportazione sono stati riletti criticamente anche in base all’analisi del con
testo compiuta tenendo conto dei seguenti aspetti:
- l’esperienza quotidiana degli uffici esportazione
- le istanze degli utenti
- il contenzioso che affluisce presso l’Amministrazione centrale
- la proposta di revisione dei Principi avanzata da alcuni qualificati operatori del mercato d’arte.
Accomunano questi ambiti le richieste di semplificazione delle procedure, di chiarezza
degli enunciati, di coerenza ed omogeneità di azione tra i vari uffici dell’Amministrazione,
specie tra i 18 uffici esportazione che operano sul territorio.
In particolare, nei rapporti con gli utenti emerge l’esigenza di una ragionevole sicurezza
circa l’esito del procedimento, che però deve essere compatibile con i margini di discreziona
lità tecnica necessari all’amministrazione per formulare il giudizio sull’oggetto.
Dopo lunga disamina avvenuta in numerose sedute del Gruppo tecnico, svoltesi nell’arco
di un anno, si può dire in sintesi che i ‘Principi’ enunciati dalla Circolare del ‘74 sono stati
ritenuti sostanzialmente ancora validi perché costituiscono nel loro insieme e nella loro or
ganicità e consequenzialità i cardini dell’azione di tutela, così come già enunciata nella legge
del 1939 e poi ridefinita dal Testo Unico della legislazione dei beni culturali e ambientali (D.
Lgs 29 ottobre 1999, n. 490) e da ultimo nei primi 10 articoli del Codice.
Si è infatti riconosciuto perdurante il valore delle categorie individuate ormai quarant’an
ni fà e che il Gruppo di lavoro ha perciò ritenuto ancora efficaci e significative.
Rispetto alla Circolare del ’74, è cambiato però l’orizzonte normativo essendosi nel frat
tempo meglio specificata la nozione stessa di bene culturale, come conferma la lettura dei
principi affermati nei primi articoli del Codice.
All’art. 1 comma 2 si afferma infatti che le finalità di tutela e valorizzazione “concorrono
a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo svi
luppo della cultura”, e all’art. 2 comma 2 si definiscono i beni culturali come “testimonianze
aventi valore di civiltà”, riprendendo quanto era stato già delineato dal testo elaborato dalla
Commissione Franceschini.
I beni archeologici, in particolare, in quanto ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini
appartengono, di diritto, allo Stato (cfr. art. 91 del Codice) e sono pertanto extra commer
cium. Quando tali beni vengono presentati agli uffici esportazione, in sede di verifica deve in
primo luogo essere presa in considerazione la legittimità del possesso da parte di chi intende
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esportare il bene di natura archeologica . La verifica della legittimità del possesso, indispen
sabile anche per le altre categorie di beni, può essere attestata dal proprietario solo con atti
certi, come ad esempio un certificato o una garanzia rilasciata all’atto dell’acquisto da un
antiquario, un legittimo passaggio di proprietà (atto di compravendita tra privati), un lascito
testamentario nel quale sia provata la provenienza dei beni costituenti l’eredità. Diversamente
dovranno essere attivate tutte le possibili verifiche tramite accesso alla banca dati del Coman
do Tutela Patrimonio Culturale.
Per i beni numismatici in particolare, al fine di valutarne l’autenticità e di conseguenza
anche il valore e di approdare ad una decisione sul possibile rilascio dell’ALC, si ravvisa la
necessità di predisporre un elenco per ciascun Ufficio Esportazione di funzionari archeologi
con esperienza in numismatica da aggiornare costantemente. A tal fine si ritiene altresì quan
to mai opportuno estendere l’accesso al SUE, che è il sistema informatizzato attraverso il qua
le si gestiscono le procedure per la circolazione dei beni, ai referenti per i beni numismatici
La revisione dei prinCipi M. Mercalli

