Page 296 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato - N. 18/2023
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296 l’ultimo medagliere di muSSolini
Trattato di alleanza difensiva.
L’Italia e l’Albania, desiderose di riaffermare solennemente e di sviluppare i vincoli di solida-
rietà che felicemente esistono tra i due Stati e di dedicare ogni sforzo ad eliminare le cause
che possano turbare la pace esistente fra di loro con gli altri Stati, riconoscendo i benefici
risultanti da una stretta collaborazione fra i due Stati e riconfermando che l’interesse e la
sicurezza dell’una sono reciprocamente legati all’interesse ed alla sicurezza dell’altra, hanno
deciso di stipulare con il presente trattato un’alleanza difensiva, il cui unico scopo è quello di
stabilizzare i naturali rapporti felicemente esistenti tra i due Stati per assicurare una politica
di pacifico sviluppo, ed hanno perciò nominato come loro plenipotenziari:
Sua Maestà il Re d’Italia, Sua Eccellenza il signor Ugo Sora, Cavaliere dei SS. Maurizio e Laz-
zaro, Gran Cordone dell’Ordine di Skanderberg, ecc. ecc., Suo Inviato straordinario e Ministro
plenipotenziario in Albania; Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica albanese,
Sua Eccellenza ILIAS BEY VRIONI, Gran Cordone degli Ordini di Skanderbeg e della Corona
d’Italia, ecc. ecc., Suo Ministro degli affari esteri; i quali, dopo aver scambiato i loro pieni
poteri e riconosciutili in debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Tutti i trattati anteriori conclusi tra le due Alte Parti dopo l’ammissione dell’Albania nella So-
cietà delle Nazioni saranno esattamente e fedelmente osservati entro i limiti stabiliti dai testi
dei medesimi, in modo che si avrà un’amicizia sincera e perfetta tra i due popoli e tra i due
Governi nonchè un’assistenza reciproca, nell’intesa che ciascuna delle Alte Parti sosterrà gli
interessi e i vantaggi dell’altra con lo zelo che usa per sostenere i propri.
Art. 2.
Vi sarà un’alleanza difensiva inalterabile tra l’Italia da una parte e l’Albania dall’altra per venti anni,
la quale potrà essere denunciata nel corso del diciottesimo o del diciannovesimo anno della sua du-
rata. Ove ciò non sia avvenuto, l’alleanza s’intenderà tacitamente rinnovata per un periodo eguale.
Le due Alte Parti contraenti impiegheranno tutta la loro attenzione e tutti i loro mezzi per garantire
la sicurezza dei loro Stati e per la difesa e salvaguardia reciproca contro ogni attacco esterno.
Art. 3.
In conseguenza degli impegni assunti con gli articoli precedenti, le due Alte Parti contraenti
agiranno d’accordo per il mantenimento della pace e della tranquillità, e nel caso che una delle
Alte Parti sin minacciata da una guerra non provocata da essa, l’altra Parte impiegherà tutti i
suoi mezzi più efficaci non solo per prevenire le ostilità ma anche per assicurare una giusta
soddisfazione alla Parte minacciata.
Art. 4.
Qualora ogni mezzo di conciliazione sia invano esaurito, ciascuna delle Alte Parti s’impegna
a seguire la sorte dell’altra, mettendo a disposizione dell’alleata tutte le risorse militari, finan-
ziarie e di ogni altra natura, atte a portare un contributo per superare il conflitto, sempre che
tale contributo venga richiesto dalla Parte minacciata.
Art. 5.
Per tutte le ipotesi previste nell’articolo 4, le due Alti Parti contraenti s’impegnano a non
concludere o iniziare trattative di pace, di armistizio o di tregua senza un accordo comune.
Art. 6.
Il presente trattato è stato firmato in quattro testi originali, dei quali due in lingua italiana e
due in lingua albanese, che fanno egualmente fede.
Art. 7.
Il presente trattato sarà ratificato ed in seguito registrato alla Società delle Nazioni. Le ratifi-
che saranno scambiate a Roma.
Fatto a Tirana, addì 22 novembre 1927.
Appendice documentAriA
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