Page 360 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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NOTE
1 Pallottino 1967, p. 171.
2 La storia della tutela dei beni numismatici è stata affrontata a più voci nelle sue tematiche principali (quadro legislativo,
dispersione e recupero) nell’incontro organizzato nel 1997 dall’Istituto Italiano di Numismatica: v. Sorda 1989, pp. 1-108,
con un’appendice normativa alle pp. 110-210. Più recentemente la questione è stata ripresa da montorSi 2006, che
esamina la controversia della formulazione “cose di interesse numismatico” sotto il profilo giuridico e storico, tenendo
conto della modifica del Codice aggiunta nel 2005.
3 Il significato di “cose” e dell’espressione “interesse” e la loro rispettiva estensione erano stati già al centro del dibattito
intorno alla prima legge di tutela dello Stato italiano unitario, mezzana 1913, pp. 58-59: “la locuzione della prima parte
dell’articolo non sarà perfetta ma è migliore di quelle usate in precedenti leggi e progetti e non merita tutte le critiche
cui è stata fatta segno; se l’espressione «cose» (sostituita alle altre «monumenti, oggetti mobili e immobili, opere») e l’es-
pressione «interesse», (preferita a «pregio» perché implicante esame qualitativo e quantitativo), possono far temere una
estensione eccessiva, ciò mi pare danno minore e meno irrimediabile di quello che deriverebbe da espressioni che,
come quella «monumenti» fossero più ristrette ma così poco precise da far sorgere controversie su l’interpretazione. Del
resto, ai danni di una soverchia estensione ha rimediato la legge stessa costituendo, ai fini di alcune norme (art. 5 e 8),
e in base alla varia entità dell’interesse, diversi ordini di «cose». Sull’inquadramento storico-istituzionale della legge, v.
Balzani 2003.
4 infra, e paragrafi 1 e 2.
5 vedovato 1967, pp. 369-372.
Beni numismatici di interesse archeologico in italia S. Pennestrì

