Page 358 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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          zionali chiari e inoppugnabili. Che tale urgenza sia divenuta sempre più evidente, lo documentano i
          numerosi sequestri da parte delle forze dell’ordine di esemplari spesso riuniti in lotti o di collezioni
          vere e proprie, provenienti da un’area circoscritta e sprovvisti di un contesto archeologico docu-
          mentabile, così come di qualsiasi documentazione utile a ricostruirne la provenienza.
               Anche l’utilizzo di strumenti tecnologici come il metal detector ha contribuito negli ultimi anni
          alla dispersione sul mercato illecito di monete antiche provenienti dal sottosuolo e alla distruzione
          sistematica dei relativi contesti archeologici ai quali esse appartenevano, distruzione finalizzata alla
          appropriazione indebita.
               Non esistono ancora norme specifiche sulla detenzione e sull’utilizzo improprio del metal de-
          tector: la ricerca archeologica non autorizzata è un reato ai sensi degli articoli 175 e 176 del Codice .
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          E proviene sostanzialmente da questo reato sempre più perpetrato in numerose regioni italiane – e
          perseguito sistematicamente dalle forze dell’ordine specializzato – la grande risorsa che alimenta in
          gran parte il commercio numismatico illecito in Italia.



          5. Collezionismo e commercio di monete antiche in Italia

               Qualche considerazione a parte merita il collezionismo di monete antiche. Il collezionismo
          attuale, erede di una tradizione di grande prestigio che ha permesso la formazione dei grandi me-
          daglieri storici conservati nei musei italiani, è oggi attualmente connotato da aspetti sia leciti che
          illeciti. Una questione spinosa riguarda la provenienza degli esemplari antichi nelle raccolte private
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          e i canali di rifornimento di tali collezioni, sia sul territorio nazionale che all’estero .
               Per quanto riguarda il commercio di monete antiche, occorre ricordare che il Codice (art. 63)
          prevede l’obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro. Prevede inoltre
          l’obbligo di denuncia della vendita o dell’acquisto di documenti da parte dei commercianti di
          antichità, sottoposti anche a verifiche ed ispezioni da parte delle Soprintendenze e delle forze
          dell’ordine.
                Com’è noto, per quanto riguarda le collezioni numismatiche formate da esemplari acquistati
          nel tempo presso le ditte numismatiche occorre in ogni caso farsi consegnare dal venditore la relati-
          va “dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione
          e la provenienza” (art. 64 del Codice).
               Il Codice prevede obblighi e tempi della denuncia all’autorità o alla Soprintendenza per coloro
          che rinvengono e detengono esemplari o raccolte di monete antiche. Più precisamente, l’articolo
          90 del Codice prevede che “chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’art. 10
          ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica
          sicurezza” . All’obbligo di custodia e conservazione è poi tenuto “ogni detentore di cose scoperte
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          fortuitamente” (Codice, art. 90, comma 3).
                Sul piano scientifico, poi,, come si è evidenziato più sopra allo stato attuale, in mancanza di
          opportune linee guida del Mibac che diano risposte unitarie a questa problematica, non possono
          essere stabilite a priori regole e valutazioni generali che permettano di stabilire per quali ragioni
          di ordine scientifico le monete antiche singole o riunite in collezione siano classificabili come beni
          culturali Secondo il Codice, accertamenti in tal senso andranno di volta in volta eseguiti dalle So-
          printendenze competenti per territorio . A queste ultime spetta anche l’eventuale avvio del proce-
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          dimento per la “dichiarazione dell’interesse culturale “, previsto dagli artt. 13 e 14 del Codice .
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               Infine, per quanto riguarda poi l’esportazione dei beni numismatici, occorre distinguere:
           1. i beni numismatici di interesse archeologico che, in quanto beni indisponibili dello Stato sotto-
          posti al regime dei beni archeologici previsto dal Codice, non sono esportabili;
               2. i beni numismatici di interesse archeologico di proprietà privata in quanto provvisti di docu-
          mentazione che ne attesti la tracciabilità e la provenienza lecita (regime giuridico anteriore al 1909),
          sono esportabili secondo la valutazione degli Uffici competenti;
               3. le cose e i beni di interesse numismatico di proprietà privata, che in generale possono esse-
          re liberamente commerciati ed esportati attraverso l’attestato di libera circolazione, rilasciato sulla
          base o principi e criteri ispirati alle suddette linee guida;
               4. le cose e i beni di interesse archeologico/numismatico di proprietà privata notificati.


          Beni numismatici di interesse archeologico in italia                                       S. Pennestrì
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