Page 361 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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DOSSIER                                                                                            361


         6  All’interno del patrimonio storico artistico vengono individuati cinque distinti gruppi di beni accomunati da problem-
         atiche “particolari” di tutela e valorizzazione: il patrimonio etnografico, i beni numismatici, gli strumenti musicali antichi,
         gli oggetti d’arredamento, i disegni e le stampe: vedovato 1967, pp. 364-380.
         7  Su questa legge, infra e nota 11.
         8  vedovato 1967, p. 369.
         9  ibidem, p. 370.
         10  ibidem, pp. 370-372. Tali problematiche, relative al patrimonio numismatico conservato nei musei italiani saranno
         riprese e aggiornate da BalBi de Caro 2002.
         11  Si vedano a questo proposito ad esempio le osservazioni di Pallottino 1967, pp. 166-168, a proposito del concetto
         di concetto dinamico di patrimonio archeologico.
         12  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ai sensi dell’articolo 10 della legge
         6 luglio 2002, n. 137.
         13  Il quadro normativo riassunto (sino al 2006) da montorSi 2006, è aggiornato dalla sezione Tutela dei beni numismatici
         del Portale Numismatico dello Stato (http//: www.numismaticadellostato.it). Le modifiche e le integrazioni sono interve-
         nute rispettivamente con il decreto legge 26 aprile 2005, n. 63 (convertito con la legge 25 giugno 2005, n. 109); decreto
         legge 17 agosto 2005, n. 164 (non convertito); d.legs. 24 marzo 2006, n. 156; d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
         14  infra, § 1.
         15  infra, § 1.
         16  v. quanto osservato supra.
         17  v. anche montorSi 2006.
         18  In merito all’art. 91 del Codice per i beni culturali e del paesaggio, un parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero per
         i Beni e le Attività Culturali (prot. 5097 del 20.03.2012 in riferimento ad un precedente parere sull’art. 91, prot. 21640
         del 23.08.2005) avente per oggetto “Rinvenimenti di cose mobili o immobili nel sottosuolo”, ha precisato che la natura
         di bene culturale delle cose rinvenute e la loro appartenenza allo Stato potranno essere definitivamente accertate
         solo dopo la conclusione del procedimento di verifica ai sensi dell’art. 12 del Codice. La stessa circolare ha, tra l’altro,
         ribadito che:
           1. “l’acquisizione a titolo originario da parte dello Stato è limitata alle sole cose rinvenute nel sottosuolo (e non in-
           clude, quindi, quelle rinvenute fortuitamente, ad esempio nelle intercapedini dei muri, nei solai, nei tramezzi) e che
           – dall’altro – rientrano nell’ambito applicativo della disposizione anche le cose affioranti dal suolo, ossia parzialmente
           sepolte, ovvero quelle che, quantunque rinvenute in superficie, segnalino la presenza di un giacimento archeologico
           cui inequivocabilmente appartengono.”;
           2. “l’acquisto da parte dello Stato opera con riferimento a tutte le cose rinvenute nel sottosuolo, e non solo limitata-
           mente a quelle che possano ritenersi risalenti all’antichità.
         19  V. il parere del Comitato tecnico scientifico per i beni archeologici, seduta n. 2 del 23 marzo 2012.
         20  Sui materiali definiti convenzionalmente “paramonetali” si vedano gli Atti Convegno 1993, passim.
         21  Valgono anche qui le osservazioni riportate supra, nota 18.
         22  Sulla numismatica contestuale, si vedano i principi metodologici in Sorda 1989 (a cura di) e Atti del I Workshop
         Internazionale di Numismatica “Numismatica e archeologia. Monete, stratigrafie e contesti. Dati a confronto”, Roma,
         28-30 settembre 2011, a cura di G.Pardini, c.s.
         23  infra, § 5-6.
         24  infra, § 5.
         25  V. le osservazioni già esposte supra.
         26  Codice, art. 10, comma 1 “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri
         enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di
         lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico
         o etnoantropologico”.
         27  Codice, artt. 90-94.
         28  È appena il caso di ricordare che molto spesso monete o medaglie di epoca medievale, rientranti convenzionalmente
         tra i beni storico artistici, sono provvisti di un contesto archeologico, anche in sequenza stratigrafica o in superficie.
         29  Sui principi della tutela conservativa dei beni numismatici si vedano le osservazioni già esposte supra, e le relative
         note 6-10.
         30  Per la struttura organizzativa, si veda il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2009, n. 91, recante il
         Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici
         di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.
         31  Si veda specialmente Sorda 1999, pp. 11-34.
         32  Si veda in questo volume, il contributo di chi scrive, Il Memorandum Italia – U.S.A. del 2011 e i materiali numismatici
         di interesse archeologico inseriti nella “Designated List”, con relative tabelle.
         33  Al momento è in corso di elaborazione un progetto di legge che prevede l’inasprimento delle pene per l’uso del metal


         Beni numismatici di interesse archeologico in italia                                       S. Pennestrì
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