Page 338 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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          idonei a fronteggiare in maniera risolutiva il fenomeno di cui si discute, la cui gravità è riassunta
          dall’espressione (che ne rende il vero significato): “stealing history”, da usare come vero e proprio
          marchio di molte vicende.
               Orbene, solo dopo un compiuto percorso delle riforme oggi allo studio e che a breve verranno
          introdotte, sarà possibile esaminare le differenti proposte fatte a proposito del c.d. condono arche-
          ologico, utile specie in materia di reperti numismatici. Condono che non va di certo demonizzato,
          ma piuttosto deve contribuire a rendere chiaro un passato non sempre limpido e nel contempo
          evitare che per il futuro abbiano a ripetersi quelle situazioni di grave saccheggio a cui assistiamo
          ed abbiamo assistito.
               In buona sostanza, evitare zone grigie di mercato appare essere il primario o almeno il più
          lodevole ed utile scopo dei proposti condoni. Ma per raggiungere questa finalità occorre che la
          Pubblica Amministrazione sia in grado di esaminare in tempi ragionevoli le domande che verran-
          no avanzate, elaborando i relativi dati e bocciando quelle da non accogliere (ad esempio perché
          fuori termine, non rituali, per beni non autentici -che verrebbero altrimenti validati- etc.). Non solo.
          Occorre pure che la risposta penale sia efficace e di sicura deterrenza, così da scoraggiare quella
          parte del mercato che, nonostante il beneficio introdotto ovvero proprio per esso, vuole continuare
          a delinquere.




          II. La tutela nazionale delle monete

          1. Unicità di indirizzi interpretativi e la legislazione attuale
               Va anzitutto detto che in questo paragrafo vengo talora riportando e addirittura trascrivendo le
          opinioni di uno studioso della materia , a cui ovviamente aderisco, proponendo però talune diver-
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          genti interpretazioni.
               Come questo studioso osservava, “non è facile capire (forse intuire sì) cosa abbia spinto il legi-
          slatore ad accanirsi contro una disciplina consolidata da decenni, sostanzialmente recepita nell’ulti-
          ma codificazione del 2004 e, probabilmente, non bisognosa di grandi, urgenti interventi”.
               Fatto sta che l’art. 10 - comma 3, lett. e) e comma 4, lett. b) - e l’allegato A - punto A, n. 13, lett.
          b) - del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42) sono stati
          modificati, per poi subire altre modifiche grazie agli interventi legislativi di cui ai decreti legislativi
          24 marzo 2006, n. 156 e 26 marzo 2008 n. 62, con un sostanziale ritorno al vecchio tessuto norma-
          tivo. Non che le modifiche intervenute siano prive di rilievo giuridico; ma di ciò in seguito. Preme
          invece sottolineare come l’assetto della tutela numismatica, ad un certo momento, nell’estate del
          2005, pareva irrimediabilmente stravolto.
               “E tuttavia i beni che nel frattempo sono andati perduti? Della cui bellezza o storia nessuno
          potrà più fare tesoro? Di essi ne godranno solo in pochi, sempre che non vadano distrutti? Anche
          per molta della delinquenza di settore sarà facile invocare che per loro dovranno essere applicate
          le norme poi ripensate (quelle del 2005), visto che il loro rapporto con il bene numismatico risale
          a quel periodo?”
               Questi interrogativi appaiono legittimi perché con gli interventi normativi del 2005 la tutela
          pubblicistica delle monete antiche ha subito un duro contraccolpo.
               Molto significativa, nel primo intervento normativo del 2005, è stata l’esclusione delle monete
          antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non conside-
          rate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, da alcuni istituti
          fondamentali di protezione quali: la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose
          antiche o usate (art. 63, comma 1); la disciplina prevista dalla normativa comunitaria per l’espor-
          tazione, anche temporanea, al di fuori del territorio dell’Unione europea (art. 74, commi 1 e 3); la
          disciplina delle restituzioni dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro
          dell’Unione europea (art. 75, comma 3, lett. a).
               Il problema per alcuni interpreti era aggravato dal fatto che la valutazione sulla ripetitività e sul
          pregio delle monete veniva lasciata esclusivamente alla discrezionalità del privato detentore, senza
          l’intervento dell’autorità competente.


          Appunti sullA tutelA delle monete Aventi vAlore culturAle                                    P. G. Ferri
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