Page 343 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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poi prevista l’irrogazione della pena dell’arresto non superiore, nel massimo, a due anni; alla quale
si accompagna l’obbligatoria confisca degli strumenti o apparecchiature che siano state sequestrate.
Non solo. Qualora il reato di ricerca archeologica abusiva, di cui all’articolo 175, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, sia stato commesso con l’uso di strumenti per il sondaggio
del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, potrà, comunque, essere comminato
un aumento delle pene.
5. La banca dati
Un’altra fondamentale strategia per contrastare l’illecito traffico di beni culturali e segnatamen-
te di quelli numismatici è legata allo sviluppo di un database delle monete aventi valore culturale,
utilizzabile non solo dalle forze dell’ordine e/o dai dipartimenti governativi, ma anche dal mercato
di beni artistici per i controlli, ovviamente considerando la necessità di disporre di un’area riservata
inaccessibile al pubblico.
Infatti, l’uso di database esistenti ha certamente migliorato l’efficacia del recupero di oggetti
archeologici commerciati illegalmente; e tutto ciò va, ovviamente, esteso pure ai beni numismatici.
Andrebbe anche stabilito un obbligo legale da parte di coloro che prendono parte al commer-
cio di beni culturali di usare tali database; e la loro buona o la loro cattiva fede dovrebbe essere
normativamente dedotta dal giudice, se la ricerca su tali database è stata o meno compiuta.
Inoltre, specialmente per le monete la costituzione di efficienti databases è di fondamentale im-
portanza, sia per i profili scientifici e statistici, sia, soprattutto, per un efficace controllo del mercato
e quindi della criminalità di settore, con evidenti ricadute sul fenomeno degli scavi o delle ricerche
illecite e clandestine.
6. Il sequestro penale delle monete e la loro restituzione
Oggetto della tutela penale
Va osservato preliminarmente come la tutela apprestata dalla legislazione vigente riguardi qua-
lunque tipo di reperto archeologico e non solo quelli importanti o di rilevante importanza (per le
monete vale quanto già sopra sottolineato e quanto appresso verrà ribadito). E per questo profilo si
può richiamare la seguente giurisprudenza: “L’artificiosità di uno sdoppiamento tra categoria delle
cose archeologiche e categoria delle cose d’interesse archeologico, non trova sostegno nel dettato
normativo. L’art.1 legge 1089/39 sottopone alla normativa tutte le cose, immobili e mobili, che pre-
sentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, e così pure l’art. 2 t.u., beni culturali,
e da ultimo, l’art. 10 del Codice”. E ancora: “La semplice appartenenza del bene alla categoria delle
cose di interesse archeologico ne comporta l’assegnazione al patrimonio indisponibile dello Stato,
non essendo necessario l’espresso riconoscimento dell’interesse culturale dell’oggetto di che si trat-
ta da parte dell’autorità” (cfr. Cass. Sez.1, Sent. N.2995 del 10.2.2006).
D’altra parte, quanto indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione trova
conferma sia in quanto da sempre la scienza archeologica viene sostenendo; sia, di conseguenza,
in quanto indicato nella normativa internazionale di settore, alla quale il nostro ordinamento ha
aderito, ratificando e/o recependo i medesimi precetti. E vanno in breve richiamati i migliori indi-
rizzi che contrappongono ad un’archeologia -o più in genere ad una scienza volta allo studio delle
cose di pregio artistico e storico- concepita come mera raccolta di cose; un’archeologia o scienza
che mira soprattutto all’acquisizione di conoscenze, per le quali è necessario ogni elemento, anche
il più insignificante, che possa illuminare sulle passate civiltà, come solo siti o contesti completi ed
integri possono consentire.
La legislazione internazionale risulta poi in linea con gli indirizzi della moderna archeologia.
Al riguardo, come già detto, è sufficiente richiamare i dettati della European Convenction on the
protection of the archeological heritage del 06.05.1969, come modificata in data 16.01.1992. In breve,
la convenzione in parola estende la tutela normativa ad ogni oggetto archeologico a prescindere
dal suo valore economico e sono così tutelati “all remains and objects and any other traces”. Pari
dignità viene poi riconosciuta dalla normativa che la Comunità Europea ha dettato in materia, ad
iniziare dal Regolamento n. 3911/92, ricordando pure la Direttiva n.93/7/EC. Orbene, questa legisla-
Appunti sullA tutelA delle monete Aventi vAlore culturAle P. G. Ferri

