Page 347 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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niStri Gen. B. G. 2009, Transnational crimes in cultural property’s field: problems and perspectives, in
International Meeting on Illicit Traffic, pp. 133-137.
montorSi t. 2006, Le cose di interesse numismatico,“Aedon. Rivista di arti e diritto on line”, 2, 2006, Issn.
1127-1345
NOTE
1 Si veda “Combacting Illicit Trade” e le linee guida pubblicate in Ottobre 2005 dall’UK Department for Culture, Media
and Sport.
2 Si veda t. montorSi, Le cose di interesse numismatico,“Aedon. Rivista di arti e diritto on line”, 2, 2006, Issn. 1127-1345.
3 Si deve avere ben presente, che le tecniche di conio utilizzate nell’antichità non consentivano una ripetizione perfetta
tra le singole monete. In merito a questo tema è stato scritto da montorSi a nota 3: “Spesso, quella che può apparire
ripetizione è in realtà semplice somiglianza. Basta ripercorrere brevemente la procedura di coniazione per confer-
mare l’assunto. Per coniare una moneta erano necessari due coni precedentemente incisi, fra i quali veniva posto un
pezzetto di metallo incandescente (c.d. tondello). Per imprimere la forma alla moneta e far sì che l’incisione contenuta
all’interno dei coni si trasferisse sul metallo, i malleatores sferravano un deciso colpo di martello sul conio superiore.
Per ovvie ragioni, l’operazione (completamente manuale) dava risultati continuamente differenti, sia per l’impossibil-
ità di colpire il conio superiore con la stessa forza e nella medesima posizione, sia per la sempre diversa fusione dei
metalli e preparazione dei tondelli ad opera dei flaturari. Non solo. Dopo cinque o sei battiture i coni perdevano la
loro freschezza originaria e, pertanto, venivano eliminati e sostituiti con nuovi coni, incisi (manualmente) con le mede-
sime raffigurazioni, mai perfettamente identiche alle precedenti. La prima moneta della breve serie viene definita fior
di conio ed è caratterizzata da una perfezione stilistica che non ha eguali nelle monete forgiate con i medesimi coni.
Esistevano, per ovvie ragioni, migliaia di maestri incisori che lavoravano instancabilmente nelle zecche imperiali per
incidere migliaia di coni. Come già accennato, le incisioni manuali, nonostante l’identità del soggetto rappresentato,
erano inevitabilmente diverse le une dalle altre. Altre volte, piccole differenze di peso o di lega erano determinate dalla
possibilità di utilizzare un quantitativo minore di metallo prezioso, a causa delle difficoltà di reperimento, oltre che
dalla capacità dell’Imperatore di dare regolarità e stabilità al sistema monetario. Tutte queste lievi differenze, in grado
sì di rendere unica una moneta, non possono trovare spazio nel concetto di ripetitività, dove tutto si appiattisce in uno
sguardo superficiale. Solo l’occhio attento dell’esperto, infatti, è in grado di cogliere le finezze di un profilo romano,
individuandone nuovi aspetti e nuovi significati”.
4 Al riguardo sia consentito di argomentare quel che segue. Per contrastare fatti di decontestualizzazione si può e si
debbono pure invocare le disposizioni di cui agli artt. 90 e 175 del DL.vo n.42/04. Con le disposizioni di legge ora in
esame viene punito colui che scopra e/o detenga beni culturali di cui all’art. 10 del codice già citato, senza denunciarli
entro un certo lasso di tempo; ovvero colui che omette di custodire o conservare i beni stessi, in vista dell’intervento
dell’Autorità competente. Come è noto e pacifico il reato de quo ha natura contravvenzionale ed è pertanto punibile a
titolo di dolo o colpa. Come diretta conseguenza di tale affermazione consegue che l’imputato risponderà della contrav-
venzione di che trattasi anche se non aveva piena contezza del valore artistico e storico del bene di cui era in possesso
e persino allorché dubitava dell’autenticità del medesimo (giudizi entrambi da riservare alla competente Soprintendenza
la quale sola, a seguito della denunzia, è in grado di apprezzare l’importanza del reperto archeologico come oggetto
da sottoporre a studio e ricerca, verso le quali attività sono poi finalizzati gli obblighi imposti al privato). Sotto altro
profilo, la condotta che viene censurata può manifestarsi anche nella negligente omessa verifica della condotta di terzi
che abbiano ceduto il bene e che a loro volta non lo abbiano denunciato (presupponendo, tra l’altro, la conservazi-
one temporanea imposta al detentore tale obbligo di denunzia). In altri termini l’attuale detentore non potrà invocare
a scusa colpevoli omissioni; infatti “se più sono i titolari dell’obbligo di impedire l’evento (nel nostro caso, l’omessa
denuncia), ciascuno è, per intero, destinatario di quell’obbligo, con la conseguenza che... è doveroso ... accertarsi che
il primo – e dal caso gli altri – sia effettivamente ed adeguatamente intervenuto” (si veda Cass. Pen. Sez. IV 29.4.91
n.4793). Riguardo poi al valore del bene si può segnalare in breve che, come già detto, è ormai universalmente acquisito
dalla cultura moderna come la ricerca archeologica e artistica in genere debba essere considerata oggi in funzione di
compiti strettamente scientifici, vale a dire orientata verso il reperimento e lo studio delle testimonianze materiali del
passato ai fini della conoscenza storica delle civiltà in genere. L’obbiettivo primario di interesse si è spostato dalla rac-
colta delle cose alla raccolta dei dati: e cioè, per esemplificare, alle osservazioni delle condizioni di giacimento dei resti
archeologici, ai rapporti stratigrafici, alle associazioni degli oggetti, al recupero di ogni elemento anche minimo per la
ricostruzione della storia degli insediamenti e dei monumenti, per la cronologia dei singoli rinvenimenti, per lo studio
delle condizioni della vita antica. Ne consegue che ogni oggetto ha particolare interesse sia se ha intrinseco valore,
Appunti sullA tutelA delle monete Aventi vAlore culturAle P. G. Ferri

