Page 350 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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                      BENI NUMISMATICI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO IN ITALIA.
                                      RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI

                              DELLA TUTELA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE



               Un’indagine sui beni archeologici coordinata da Massimo Pallottino e pubblicata nel 1967 con-
          cludeva che “nella prassi italiana della tutela l’indeterminatezza (…) resta percebile e non risolta,
          con conseguenze soventi assai gravi nell’ordine pratico” . La tutela delle “cose d’interesse numisma-
                                                                   1
          tico” nello Stato unitario è stata di fatto caratterizzata sin dai suoi albori da una genericità, o meglio
          da un equivoco di fondo, che ha lasciato per lungo tempo indefiniti gli ambiti terminologici, e di
                                                                                               2
          riflesso scientifici e pragmatici tracciati dalla sua primitiva formulazione normativa .
               Nell’articolo 1 della prima legge n. 364 del 1909 (fig. 1), le “cose d’interesse numismatico”
          sono infatti comprese in un gruppo speciale di oggetti che si ritiene particolarmente bisognoso di
          protezione: “ tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli,
          le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d’interesse numismatico”. La precisazione viene col-
          locata dopo l’elencazione delle quattro principali categorie di oggetti sottoposti alla tutela statale
          che il legislatore individua in estrema sintesi e cioè le “cose immobili e mobili che abbiano interesse
          storico, archeologico, paletnologico o artistico”, alle quali più in generale possono ricondursi rispet-
                                                                                               3
          tivamente tutte le tipologie di oggetti sottoposti alla tutela, anche quelle “speciali” .
               La menzione separata di questi raggruppamenti di oggetti ha creato un (apparente) divario tra
          le principali o maggiori categorie e le categorie speciali o minori, ha contribuito a distinguerle, e a
          separarle di fatto sino ad oggi, su un piano
          concettuale, giuridico e pragmatico. Que-
          sta distinzione tra cose d’interesse storico,
          archeologico, paletnologico o artistico”  e
          “cose di interesse numismatico” ha certa-
          mente complicato la prassi della tutela e
          ha inoltre spesso favorito fraintendimenti e
          indicazioni  fuorvianti .  Indicazioni  prove-
                                4
          nienti anche da quegli ambienti scientifici
          più qualificati che in un clima di riflessione
          e di rinnovamento delle leggi di tutela ve-
          nivano coinvolti negli anni di poco prece-
          denti la nascita nel 1974 del Ministero per
          i beni culturali.
               Testimonianza  esemplare  di  questa
          “separazione” concettuale, che si riflette
          sul piano pragmatico-istituzionale, sono
          le indagini, svolte tra il 1964 e il 1967
          dalla Commissione d’indagine per la tu-
          tela e la valorizzazione del patrimonio
          storico, archeologico, artistico e del pae-
          saggio, nota come Commissione France-
          schini (fig. 2), che ha comunque avuto il       FiG. 1 –  C.  mezzana,  La Legislazione delle Belle Arti e delle
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          merito di offrire (per la prima volta) una             Antichità. Presupposti teorici, vicende storiche, esame cri-
          serie  di  indicazioni  concrete  e  puntuali          tico, Roma 1913 (frontespizio).


          Beni numismatici di interesse archeologico in italia                                       S. Pennestrì
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