Page 352 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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          1.  Cose di interesse numismatico, beni numismatici e beni culturali: i riferimenti
             normativi vigenti e i requisiti di “pregio” e “rarità”


               La corretta classificazione delle monete antiche come beni culturali, da tempo dibattuta negli
          ambienti scientifici e giudiziari, è stata affrontata nella più recente riformulazione dell’articolo 10,
          commi 3 e 4, del Codice. Nell’ultima formulazione del comma 1 dell’art. 10 del Codice, ritroviamo
          ancora il principio dei beni numismatici riconducibili in generale alla categoria dei beni culturali
          oggetto delle disposizioni previste dal Codice e compresi tra “le cose immobili e mobili apparte-
          nenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto
          pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civil-
          mente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico .
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               In particolare, secondo le ultime modifiche apportate al Codice dei beni culturali e del paesag-
          gio (Codice), sono da considerare “beni culturali”:
               1) le cose di interesse numismatico che in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produ-
          zione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio” (Codice, art. 10, com-
          ma 4, lettera b), come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, art. 2, comma 1, n. 5);
               2) “le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle
          indicate al comma 2 e che per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per
          rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come com-
          plesso un eccezionale interesse” (Codice, art. 10, comma 3, lettera e, come modificato da ultimo dal
          D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, art. 2, comma 1, n. 4).
               Questi ultimi riferimenti normativi hanno prodotto di fatto una gamma di interpretazioni diver-
          sificate a seconda dei soggetti portatori di specifici interessi. Interpretazioni che hanno rinnovato
          ed alimentato, senza arrivare sinora ad una definitiva soluzione, il serrato confronto tra istituzioni
          statali, collezionisti e commercianti, sia cittadini che stranieri, sull’interpretazione della “rarità e del
          pregio” dei singoli esemplari di monete antiche e dell’ “eccezionale interesse” delle collezioni numi-
          smatiche . D’altro canto, l’articolo 91 del Codice, che sancisce l’appartenenza allo Stato delle cose
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          ritrovate nel sottosuolo – e anche delle cose affioranti dal suolo – e sui fondali marini continua ad
          ancorare saldamente l’appartenenza allo Stato delle monete di qualsiasi epoca come singoli esem-
          plari e come complessi (fig. 4) .
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               Volendo esaminare più in dettaglio le formulazioni normative vigenti relativamente, ci troviamo
          anzitutto di fronte ad una prima distinzione, che riguarda la tutela degli esemplari singoli da una
          parte e delle collezioni dall’altra.

               A. Esemplari singoli
               La classificazione di una moneta come bene culturale avviene sulla base di requisiti di pregio
          e rarità appositamente accertati e documentati. Nel Codice, la rilevanza archeologica di esemplari























          FiG. 4 –  muSeo arCheoloGiCo nazionale  di taranto, Medagliere (inv. 167651): esemplare in oro della zecca di Tarentum,
                 320 a. C. ca, da Taranto, via Mazzini 4. © SBAP.


          Beni numismatici di interesse archeologico in italia                                       S. Pennestrì
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