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In punto di diritto va poi osservato che lo ius possessionis disgiunto e non accompagnato da
una rigorosa prova in ordine allo ius possidendi: non legittima – almeno sotto il profilo di diritto
civile – alla restituzione dei reperti, specie ove si consideri che la proprietà pubblica degli stessi
risale, come già detto, alla legge n° 364 del 1909.
D’altra parte, come già accennato, il privato non può vantare in materia alcuna usucapione. E
questo, a prescindere dalla natura dei beni, è ancor più certo allorquando non siano decorsi i ter-
mini della c.d. prescrizione acquisitiva.
Infatti, il possesso del privato non appare scevro da clandestinità (art.1163 del cod. civ.), pro-
prio perché, tra l’altro, questi spesso omette di denunciare alla competente Soprintendenza la sco-
perta e/o detenzione dei reperti archeologici a lui sequestrati o comunque da lui detenuti; onde
non potrà computare in suo favore il trascorrere del tempo, giusta il disposto di cui all’art.1163 cod.
civ. anzi citato.
Va anche aggiunto che sul tema dell’usucapione la giurisprudenza appare essere sufficien-
temente univoca e di recente la Cass. Sez.1, Sent. N.2995 del 10.2.2006, ha affermato: “… l’ap-
partenenza dei beni al patrimonio indisponibile dello Stato, si estrinseca nell’impossibilità di
sottrarli all’uso cui sono destinati e ne impedisce la maturazione del possesso ad usucapionem
(Cass. 01/07/2004, n. 12023, rv. 573981): i beni culturali sono destinati alla pubblica fruizione
(artt. 98 e segg. t.u. citato dei beni culturali, in relazione all’art. 9 Cost.: vedi ora l’art. 102 Codi-
ce), e l’ordinamento non ne consente, se non in casi eccezionali, e a determinate condizioni, la
proprietà privata a scopi di collezionismo, che corrisponde ad un uso privato esclusivo (Cass.
28/08/2002, n. 12608, rv. 557167)”.
Quanto sopra indicato consente di argomentare che una pronuncia liberatoria penale che
intervenga in una qualsiasi fase processuale, non comporta automaticamente il dissequestro
del materiale archeologico in questione in favore del privato. Anzi, va sottolineato come non
occorra alcuna istanza o richiesta da parte dell’Amministrazione Pubblica (la competente So-
printendenza), per rendere possibile la reintegra del patrimonio culturale, a vantaggio dello
Stato italiano.
Su quest’ultimo punto si può richiamare la seguente giurisprudenza ad iniziare da quella che
stabilisce come: “Il giudice dell’esecuzione, nell’ambito del procedimento preordinato alla restitu-
zione delle cose sequestrate (art. 262 e 263 cod. proc. pen.), abbia il potere di accertare la titolarità
delle stesse prima di disporne la restituzione. Detto potere spetta al giudice penale anche nel caso
in cui non vi sia controversia sulla proprietà della cosa: né determina alcuna presunzione sulla
titolarità della cosa l’appartenenza del luogo in cui il sequestro è avvenuto” (cfr. Cass. Sez.1, Sent.
N.4606 del 16.1.2003, imp. Gelli). O ancora: “Nel caso di sentenza di condanna per la contravven-
zione di omessa denuncia di ritrovamento di alcuni reperti di particolare valore archeologico, il
giudice deve disporre la restituzione dei beni in sequestro al – allora – Ministero dei Beni Culturali
ed Ambientali, tutte le volte che emerga il requisito della culturalità di tali reperti e non sussistano
le prove circa la legittima provenienza degli stessi al patrimonio del soggetto privato al quale detti
beni furono sequestrati, non essendo necessario che l’organo statale avanzi apposita istanza di re-
stituzione”; e “ai fini dell’applicazione dell’art.. 263, terzo comma, c.p.p., che prevede che il giudice
penale al quale è chiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice civile la controver-
sia sulla proprietà delle medesime, non è necessario l’attualità della pretesa tra due soggetti conten-
denti, essendo invece sufficiente la semplice potenzialità all’insorgere di una lite in senso civilistico”
(cfr. Cass. Sez.3, Sent. N.23295 del 28.4.2004, imp. Paleologo).
Interessante appare pure il seguente indirizzo giurisprudenziale: “Ogni qualvolta sorga una
controversia sulla proprietà della cosa, il giudice penale, al quale venga richiesta la restituzione
delle cose sequestrate, anche dopo aver accertato la buona fede dell’indagato, ha l’obbligo di
rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia, mantenendo il sequestro; in-
fatti una cosa è la buona fede ai fini penalistici, altra è la nozione di buona fede nel diritto civile,
in quanto la prima, se è idonea ad escludere la sussistenza di reati, potrebbe non essere suffi-
ciente per acquisire la proprietà del bene mediante il possesso” (cfr. Cass. Sez.2, Sent. N.10871
del 1.3.2005, imp. Roveda).
Vanno poi proposte le seguenti, finali considerazioni: per i beni archeologici e quindi per le
monete non si può parlare di confisca né obbligatoria, né facoltativa, perché i beni appartengono
Appunti sullA tutelA delle monete Aventi vAlore culturAle P. G. Ferri

