Page 340 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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340 DOSSIER
• le monete sono state rinvenute fortuitamente e successivamente acquisite e/o trasferite. In que-
sto caso ovviamente nulla quaestio se le monete sono da considerare un bene archeologico
ed hanno pregio pur secondo il diritto transitorio del 2005, ricorrendo la proprietà pubblica;
mentre se non hanno alcun valore ai sensi delle disposizioni “transitorie”, si può ipotizzare
che siano state rinvenute dal proprietario del fondo ovvero da persona estranea che le occu-
pa. Ad esse – apparentemente – è applicabile il regime delle res nullius e la loro invenzione
determinerebbe un acquisto in proprietà perché, non avendo alcun valore, sono acquisibili a
titolo originario come ogni cosa vacua dominii. Tuttavia, nessuno degli inventori è esonerato
dagli obblighi di denuncia ex art. 175 del codice poiché la valutazione del pregio o meno della
moneta è di competenza della Pubblica Amministrazione: ne consegue che anche i suoi aventi
causa si trovano a dover rispondere di una condotta illecita (l’omessa denuncia) che potrebbe
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travolgere la liceità della prima acquisizione e di ogni successivo trasferimento .
Va comunque ridimensionata la portata negativa delle disposizioni transitorie, considerando i
profili pratici e/o processuali. Infatti, se in sede penale la prova deve essere fornita dalla Pubblica
Accusa, nella sfera dei rapporti regolati dal codice civile è il privato che deve dare prova concreta
che la sua acquisizione e soprattutto quella del suo dante causa si è verificata proprio quando erano
vigenti le disposizioni c.d. transitorie. Infatti, il suo reclamo costituisce fatto impeditivo di una pro-
prietà che juris tantum viene attribuita allo Stato; e, come sempre accade, colui che vuole proporre
eccezioni è chiamato a fornire prove fondate della sua eccezione (alla regola di dominio eminente
o statale di ogni reperto archeologico). Ne consegue che i casi di ultra vigenza del diritto per così
dire transitorio saranno assai rari. Vieppiù se si considera che sovente il fortuito inventore della mo-
neta ha omesso ogni denuncia del bene trovato, così contravvenendo a precise disposizioni penali
(cfr. il citato art.175 del codice dei beni culturali). Ma allora sarà pronunciabile nei suoi confronti
un provvedimento di confisca del bene, perché il bene costituisce profitto o provento e/o prezzo
del reato ora in parola. Provvedimento ablativo astrattamente concepibile solo perché la cosa nel
regime transitorio non era attribuibile al patrimonio statale.
E queste considerazioni di ordine pratico appaiono di fondamentale importanza. Infatti cono-
sciamo tutti l’importanza delle monete rinvenute nei contesti archeologici. “Quelle monetine brutte,
di bronzo, quasi illeggibili di IV-V sec. d. C., tutte più o meno ripetitive, hanno offerto informazioni
basilari agli archeologi. Nei contesti dove non era possibile, in base alla lettura di altri elementi,
collocare la tomba o lo scavo in un secolo o in un altro, etc. questi esemplari hanno fornito precise
e fondamentali indicazioni”.
Inoltre, è proprio la conoscenza di un numero elevato di repliche che consente di ricostruire
dati quantitativi sulla entità della produzione delle zecche, e quindi di conoscere fenomeni storici,
economici e finanziari del mondo antico. “Va inoltre rilevato che la moneta non ha importanza sol-
tanto per sé, ma, come ogni altro reperto archeologico, assume valore in rapporto al contesto da cui
proviene. In ogni caso anche una singola moneta non di pregio, rinvenuta occasionalmente o parte
di collezione, e priva di dati di provenienza, è in grado di fornire informazioni storiche, se letta da
uno specialista, l’unico competente a valutarne l’importanza scientifica. Pare quindi assolutamente
improprio introdurre norme di tutela che considerano un bene archeologico, quale è la moneta
antica, soltanto in rapporto al suo valore venale”. Né ovviamente l’interprete delle norme esistenti
potrà essere mai tentato ad agevolare condotte non solo criminali ma assolutamente dannose sotto
ogni profilo scientifico e culturale.
2. La vendita di monete al pubblico: INTERNET e Case d’Asta. Il problema dei falsi
Va ora sottolineato come, secondo l’opinione degli esperti , l’uso di internet abbia di molto
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facilitato il commercio illecito di beni culturali in genere ed in particolare di quelli numismatici.
Indubbiamente, le piattaforme internet sono diventate un canale privilegiato per la vendita di
ogni genere di merce, inclusi i beni culturali. Com’è noto, le vendite si sviluppano rapidamente
con clienti da tutto il mondo, in un ambiente praticamente incontrollato. I siti di vendita su internet
sembrano aprire il commercio di antichità ad una nuova clientela, come a molti venditori part-time,
i quali prima di internet avrebbero potuto soltanto pubblicizzarsi su un mercato limitato. Viceversa,
ora hanno accesso ad una clientela virtualmente illimitata.
Appunti sullA tutelA delle monete Aventi vAlore culturAle P. G. Ferri

