Page 344 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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zione comunitaria tutela i reperti archeologici a prescindere dalla loro importanza: costoro, infatti,
assieme a pochi altri beni culturali, vengono salvaguardati, nell’allegato “A” alle citate disposizioni,
anche se il loro valore è pari allo zero.
D’altra parte – si ripete – la stessa legislazione italiana che con l’art. 2 decies della legge nr.109/05 sem-
brava aver abbandonato i criteri anzi indicati, almeno per taluni beni seriali (le monete); con le successive
disposizioni di cui ai decreti legislativi nr.156/06 e nr. 62/08 ha riconsiderato la materia ed ex art. 10, come
modificato, ha compreso nella tutela tutte “le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle
tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di
pregio”. E, quindi, rispettando il dettato normativo, alla lettera e nella ratio: ogni moneta che per l’appunto
ha comunque e sempre un valore o pregio almeno storico, in relazione alla sua epoca di coniazione.
La presunzione di proprietà statale sui reperti archeologici
Quanto al tema specifico del presente punto, va osservato (come di già sopra indicato) che è
il privato a dover fornire prova del suo lecito possesso visto che la sua istanza si volge contro pre-
sunzione di appartenenza allo Stato di ogni reperto archeologico: e chiunque eccepisce deve – in
diritto civile – fornire prova della sua domanda, non potendo tra l’altro vantare alcuna usucapione
(sul punto si rinvia alla normativa del codice civile e a quella specifica in materia, ad iniziare dalla
legge n.364 del 1909).
Ed una cosa è sostenere che i beni potrebbero – e per giunta in via ipotetica – essere giustificati
nel loro possesso per i profili penali; ed altra è provare che di tali reperti si è proprietari con titolo
legittimo, sotto ogni profilo, in ambito civile. Infatti, anche il Giudice penale che venisse sollecitato
con domanda restitutoria da parte del privato pur assolto in quella sede: non può pregiudicare gli
interessi della parte pubblica con restituzioni che mai potranno essere effettuate inaudita alteram
partem e senza il debito contraddittorio.
Al riguardo è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza formatasi in passato e di recente
convalidata dalla decisione della Cass. Sez.3, Sent. N.458 del 12.1.2007: “Questa Corte ha ritenuto
(tra le altre con sentenza 2.10.1995, n. 10335, rv. 494150) che nell’azione di rivendica di beni ar-
cheologici promossa dall’amministrazione statale, il ritrovamento o la scoperta dei beni stessi in
data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, non è fatto costitutivo negativo del
diritto azionato, ma fatto impeditivo che deve essere provato da chi l’eccepisce: dal complesso delle
disposizioni, contenute nel codice civile e nella legislazione speciale, regolante i ritrovamenti e le
scoperte archeologiche, ed il relativo regime di appartenenza, si ricava il principio generale della
proprietà statale delle cose d’interesse archeologico, e della eccezionalità delle ipotesi di dominio
privato sugli stessi oggetti, onde qualora l’amministrazione intenda rientrare in possesso dei beni
detenuti da soggetti privati, incombe al possessore l’onere della prova, e della dedotta scoperta, e
appropriazione, anteriormente all’entrata in vigore della legge 364 del 1909, a partire dalla quale le
cose ritrovate nel sottosuolo appartengono allo Stato. La disciplina delle cose d’interesse archeolo-
gico non crea, come dedotto dal ricorrente, un’ingiustificata posizione di privilegio probatorio: lo
Stato, nell’azione di rivendica dei beni archeologici può avvalersi di una presunzione di proprietà
statale. La presunzione può essere determinata, oltre che da un id quod plerumque accidit di fatto,
anche da una normalità normativa. Conseguentemente, opponendosi una circostanza eccezionale,
idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova” (conformemente: Cass. 26.2.1985, n. 1672;
22.1.192, n. 709; 13.8.1992, n. 11149; 18.4.1995, n. 4337).
Va anche detto, pure per i profili penali, che la circostanza che i reperti archeologici non sono
stati inventariati e/o catalogati (come invece avviene negli scavi autorizzati, a mente dell’art.104 del
R.D. n.363/1913): costituisce indizio di illecito possesso. Vi è di più. Per le monete di considerevole
valore culturale ed economico, la stessa circostanza che i reperti non siano mai stati studiati e pub-
blicati nei loro consueti ambiti scientifici: appare essere ulteriore elemento che depone per l’illecito
(almeno sotto il profilo civile) acquisto. In altri termini la globalizzazione dell’informazione e l’inte-
resse oramai mondiale – talora anche diffuso negli ambiti non propriamente scientifici – conduce a
ritenere che ogni acquisizione e/o scoperta di un certo rilievo, se legittima, venga doverosamente
pubblicata e ancor prima corredata con gli opportuni studi comparativi. In mancanza di tali infor-
mazioni e scientifici accertamenti, diviene conferente ritenere che i reperti archeologici di cui si
viene a contestare il lecito possesso siano con tutta probabilità di illecita acquisizione.
Appunti sullA tutelA delle monete Aventi vAlore culturAle P. G. Ferri

