Page 341 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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DOSSIER                                                                                            341


              Ovviamente, il sito di vendita internet non maneggia di fatto alcuna mercanzia. Al contrario,
         mette in contatto acquirenti e venditori e fa pagare una percentuale per tale servizio. Una ricerca
         su un sito di vendita (per lo più di monete e di oggetti ceramici) su Internet – effettuata nel 2000
         – ha svelato che i numeri di lotti archeologici in vendita nel corso di una settimana hanno raggiun-
         to i 4.335. Se la settimana rappresenta un campione, ciò significa che solo questo sito internet ha
         venduto annualmente più di un quarto di milione di lotti di antichità. Come già accennato, i singoli
         oggetti non sono sempre necessariamente significativi, ma l’intero traffico causa un grave danno.
         Infatti, si crea un nuovo mercato di antichità a buon mercato, molte delle quali, naturalmente, pos-
         sono essere false.
              Inoltre, incrementare tale commercio elettronico può solo incoraggiare il collezionismo di tali
         beni e di conseguenza aumentare il saccheggio dei siti archeologici. Tutto ciò pone una grave mi-
         naccia, poiché esso è ancor più incontrollato del mercato tradizionale delle antichità.
              È importante, quindi, considerare i nuovi metodi di traffico e sviluppare un’appropriata contro-
         strategia. A tal riguardo, alcuni paesi hanno preso atto del cambiamento, ed hanno previsto moda-
         lità che possono servire come esempio di buona pratica. Ad esempio, dopo tre mesi di fase-pilota
         condotta nel 2008, lo Swiss Federal Office of Culture ha firmato un Memorandum of Understanding
         con eBAY Switzerland teso a limitare le vendite di reperti archeologici. La compagnia ha concordato
         di permettere sulle proprie piattaforme soltanto le offerte di oggetti archeologici provvisti di docu-
         menti rilasciati dalle autorità nazionali o estere e comprovanti la loro provenienza legale. Il rispetto
         di questo principio è strettamente controllato e le misure di informazione preventiva sono –tra le
         altre– pianificate con l’obiettivo di sviluppare la coscienza pubblica relativamente al traffico illecito
         di reperti archeologici. Tale accordo inoltre segna un chiaro cambiamento nella responsabilità della
         gestione del commercio via Internet. Infatti, le compagnie in passato si difendevano affermando che
         esse fornivano soltanto mezzi tecnici per gli acquirenti e per i venditori, rifiutando ogni ulteriore e
         diretta responsabilità.
              Vi sono, comunque, molte altre difficoltà per monitorare le vendite via Internet e sarebbe
         utile considerare l’inserimento all’interno delle pagine web di un “banner” che, al momento
         dell’acquisto, possa informare l’acquirente sui rischi di un acquisto illecito di oggetti archeo-
         logici, rendendo disponibili informazioni essenziali sulla normativa di riferimento nel paese di
         provenienza degli oggetti proposti in vendita. Un altro prevedibile momento di contrasto alle
         vendite illecite che si svolgono on line è quello che si può realizzare attraverso la disponibilità
         di un accesso privilegiato dato alle forze dell’ordine. Infatti, la possibilità di un accesso libero
         assicura agli investigatori un costante monitoraggio del mercato; fino, talvolta, ad agire come
         potenziali acquirenti.
              Come già accennato, attraverso internet vengono proposti molti e talora sofisticati falsi, specie
         quelli nummari, difficili anche da accertare pure con analisi di laboratorio. E non sempre gli studi
         comparativi consentono di venire a capo di una falsificazione ben orchestrata. Anzi talora si sono
         reputati non autentici taluni reperti solo perché la loro fattura non corrispondeva ai canoni classici,
         sicché talora si finisce per bocciare ciò che è semplicemente innovativo.
              D’altra parte, seppure con una sicura dose di cinismo, è questo uno scotto che il mercato più
         o meno illegale deve pagare alla sua fame di beni culturali e numismatici, i quali solo nel loro con-
         testo di origine possono con certezza essere vagliati e giudicati per veri o meno.

         3. I codici di condotta e la prova positiva a carico del commerciante
              La creazione dei codici di condotta è stata prevista dai redattori della Convenzione UNESCO
         1970. Infatti, l’articolo 5 di questa Convenzione prevede che lo staff addetto al patrimonio culturale
         che ciascuno Stato Membro deve istituire vada a predisporre regole “in conformità con i principi
         etici fondati in questa Convenzione” per “curatori, collezionisti, mercanti d’antichità, etc.”. E ad oggi,
         è quasi impossibile elencare le associazioni di commercianti che hanno tentato di auto-regolamen-
         tarsi, talvolta solo per salvaguardare i propri interessi.
              Parecchi di tali codici deontologici richiedono che i venditori e gli impiegati delle case d’asta
         debbano accertare “al loro meglio” e con le indagini di provenienza le più compiute: che gli oggetti


         Appunti sullA tutelA delle monete Aventi vAlore culturAle                                    P. G. Ferri
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