Page 342 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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          in vendita o messi all’asta non provengano da scavi illeciti. Ciò non può ovviamente essere stabilito
          nei seguenti, emblematici casi:
               •  Quando sui cataloghi di vendita non è fornito alcun dato certo sulla provenienza, e sono
                 invece riferite vaghe indicazioni sul proprietario;
               •  Peggio ancora quando i beni appaiono illustrati in foto polaroid che li ritraggono appena
                 dopo lo scavo e assolutamente privi di contesti scientifici né riferibili a noti contesti colle-
                 zionistici;
               •  Quando gli stessi beni non risultano essere mai stati oggetto di studio, catalogazione, ed
                 inventariazione dalle Autorità, come avrebbero dovuto essere nel caso di scavi autorizzati;
               • Quando manca autorizzazione all’esportazione.
               Come già accennato, i venditori e lo staff delle case d’asta dovrebbero avere invece prova posi-
          tiva o certa della lecita circolazione di un dato bene culturale e non dovrebbero aver dubbi circa la
          provenienza: infatti, si deve considerare che secondo i loro codici deontologici, essi devono avere
          tale documentazione, soprattutto al fine di accertare la buona o mala fede del loro dante causa.
          Ma tali comportamenti sono sovente disattesi dai venditori e dagli impiegati delle case d’asta. Ma,
          attraverso gli opportuni controlli, tutto ciò deve essere accertato e contrastato anche con rilievi di
          ordine etico e/o di affidabilità, giudizi talora sommamente sentiti in ambito commerciale.


          4. La necessità di tutela di un bene seppure decontestualizzato
               È un dato ricorrente di come l’archeologo e ancor di più il numismatico tenda a sottovalutare il
          valore di un reperto e segnatamente di una moneta oramai priva del suo contesto di appartenenza,
          specie quando non ne è chiara o certa l’origine. Tanto più ove la moneta non abbia un grosso con-
          tenuto in metallo prezioso e quindi il valore che residua dipenda in genere – perché fuori contesto
          – solo dalla sua rarità.
               E come dargli torto, se ci si pone nella sua ottica di studioso.
               Diversa opinione va però sostenuta se ci si sofferma a considerare che la moneta decontestua-
                                                                                            6
          lizzata deve essere tutelata sotto altri e differenti motivi, non più solo scientifici . Vale a dire la sua
          tutela deve essere apprestata al fine di evitare che il fenomeno criminale continui e che si espanda
          in un settore assai delicato in sé e per gli altri beni che possono essere rinvenuti nei siti archeologici
          e segnatamente in quelli non ancora noti.
               È infatti di esperienza comune come la ricerca con strumenti sempre più sofisticati, capaci di
          “leggere” il terreno a profondità anche consistenti, si concentri inizialmente sui beni con contenuto
          metallico i primi ad essere rilevati, ma ahimè altrettanti “specchietti per le allodole” degli altri beni
          culturali ceramici, di marmo o di altra natura.
               Come già segnalato, la tutela deve invece estendersi anche alle monete antiche già deconte-
          stualizzate, perché solo così si può porre un argine allo scavo clandestino, ovviamente dettato dai
          lucrosi guadagni in materia. Una diversa opinione, causerebbe una distruzione irresponsabile ed
          irrecuperabile dei contesti archeologici, in cui anche le monete ritenute “estremamente comuni”
          arricchiscono, con il loro valore di documento storico e soprattutto datante, la conoscenza e l’inter-
          pretazione delle sequenze stratigrafiche e degli altri elementi rinvenuti nello scavo.
               Con riguardo a quanto sopra segnalato desidero riportare un progetto legislativo ora all’esame.
               Orbene, in un prossimo futuro il possesso di metaldetector o di altri strumenti che agevolino
          la ricerca archeologica abusiva potrebbe essere considerato punibile come autonoma fattispecie di
          reato in determinate circostanze, vale a dire quando il fatto è compiuto all’interno di siti archeolo-
          gici che presentino determinate caratteristiche. In sintesi, la condotta sarà punita se tenuta in aree
          la cui rilevanza archeologica è riconoscibile per caratteristiche obiettive e/o per l’esistenza di atti
          di individuazione, ed in particolare all’interno: a) di siti già oggetto di dichiarazione di interesse
          archeologico ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004; ovvero b) di aree di inte-
          resse archeologico ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo (cioè allorché siano in
          corso saggi archeologici preventivi alla realizzazione di lavori pubblici); ovvero c) di aree o parchi
          archeologici determinati ai sensi dell’articolo 101 del medesimo decreto legislativo; o, infine, d) di
          zone di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 142, comma 1,
          lettera m), del medesimo decreto legislativo. Per questo nuovo reato di natura contravvenzionale è


          Appunti sullA tutelA delle monete Aventi vAlore culturAle                                    P. G. Ferri
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