Page 339 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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DOSSIER                                                                                            339


              Tale interpretazione va però disattesa non essendovi momenti legislativi di supporto. Anzi un
         interprete che pervenisse a tali conclusioni si porrebbe in aperto contrasto con una normativa di
         valore non solo penale ma anche di sistema e costituzionale. E su questo aspetto ci soffermeremo
         in seguito. Ora preme sottolineare come Il tracciato operato dal legislatore del 2005 è senz’altro di
         scarsa attenzione rispetto alle tematiche di settore. Infatti, com’è a tutti noto, la moneta è di per sé
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         un prodotto ripetitivo  e seriale. “La sua funzione economica, politica e rappresentativa richiedeva
         in passato e richiede, tuttora, ripetitività. Essa, soprattutto nell’antichità, rappresentava la capacità
         dell’Imperatore di procurarsi metallo prezioso da coniare, esteriorizzando il proprio potere e dif-
         fondendo ricchezza.
              Inoltre in età classica, e fino a quasi tutto il XVIII sec., era sconosciuta la libertà di coniazione
         dei nostri giorni. Il principe coniava metallo acquistandolo ad un prezzo autoritativamente fissato,
         trattenendo le spese di coniazione (i c.d. diritti di brassage) e i diritti dovutigli come signore del-
         la moneta (c.d. diritti di seigneuriage). Egli, quindi, aveva interesse a coniare la maggior quantità
         possibile di metallo e ad impedire che il metallo stesso potesse valorizzarsi differentemente. Da ciò
         l’emanazione di una corposa legislazione relativa al commercio dei metalli preziosi, che ne vietava
         l’esportazione ed il libero commercio, imponendone, invece, la presentazione alla zecca.
              Ciò premesso, se le monete, per essere sottoposte al regime di tutela, dovessero essere va-
         lutate come pezzi unici, si rischierebbe di limitare la protezione ad oggetti meramente celebra-
         tivi di grandi figure della storia, privi in maniera assoluta di potere economico e di significato
         storico in ogni senso. Ma allora non si parlerebbe più di numismatica. La ripetizione (tra l’altro
         ben diversa dall’identicità) non diminuisce il valore estetico e storico delle monete. Anzi, essen-
         do la moneta un documento storico, la sua ripetitività informa oggi della floridezza economica,
         politica e militare di un popolo in un preciso momento storico. Essa, quindi, riprendendo la
         definizione che la commissione Franceschini diede dei beni culturali, diventa “vera testimo-
         nianza materiale di civiltà”.
              Attualmente, comunque, rientrano nella tutela predisposta dal Codice quelle monete che pos-
         siedono, secondo il giudizio dei competenti uffici, il carattere della rarità o alternativamente del
         pregio (anche storico), avuto riguardo all’epoca, al contesto di riferimento, alle tecniche e ai mate-
         riali di produzione.
              Una enunciazione di questa portata è ben lontana dal predeterminare precisi criteri di valuta-
         zione, ma ha il merito, se non altro, di collegare la rarità o il pregio di una moneta antica a valori
         e caratteristiche obbiettive, soprattutto laddove individua la storicità (a cui evidentemente il legisla-
         tore fa riferimento quando tiene conto “dell’epoca”) come elemento che contribuisce a conferire
         pregio ad una moneta.
              E va considerato come ogni moneta segua un suo percorso, divenendo un testimone dell’Arte,
         dell’Economia e della Storia del periodo in cui è stata prodotta e pertanto, sotto tale veste, può es-
         sere vista come un documento unico ed irripetibile. Ed una tale interpretazione, anche in rapporto
         all’epoca, alle tecniche e ai materiali deve essere sostenuta in materia, in quanto era tale prima della
         normativa contraria, la quale proprio per le difficoltà di tutela è stata ripensata e -secondo una cor-
         retta interpretazione- sostanzialmente abrogata.
              A questo punto non si può fare a meno di chiedersi cui prodest? Nel corso degli anni da parte
         di alcuni commercianti, di collezionisti di monete (non tutti) e tombaroli (tutti), c’è stato un costante
         tentativo di far considerare i cosiddetti doppioni (quelli che dovrebbero rientrare nella dizione di
         seriale e ripetitivo), materiale inutile ai fini della tutela, anche se estremamente utile per i commerci”.
              Ed al riguardo occorre soffermarci sul regime delle monete acquisite ovvero trasferite all’estero
         nel c.d. periodo transitorio (corrente tra il 26 giugno 2005 ed il 12 maggio 2006), anche perché le
         considerazioni che seguono possono fornire risposte che attengono all’attuale regime normativo. E
         si possono ipotizzare i seguenti casi:
              •  le monete sono state acquisite a seguito di ricerche abusive o comunque in siti archeologici.
                In tal caso è indubbio che la proprietà appartiene allo Stato poiché le monete di che trat-
                tasi indipendentemente dal loro valore sono corredo di tali siti che pure appartengono ab
                origine al demanio pubblico (art. 839 Cod. civ.). Non solo, la loro acquisizione si fonda su
                atto illecito e costituisce reato, di danneggiamento, di ricerca abusiva e di impossessamento
                illecito di beni culturali e, dal caso, di illecita esportazione;


         Appunti sullA tutelA delle monete Aventi vAlore culturAle                                    P. G. Ferri
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