Page 370 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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                                                                                                        6
          valenza culturale. Se tale valenza non è presente, l’Ufficio rilascia l’autorizzazione richiesta ; se vi-
          ceversa viene accertato l’interesse culturale in grado tale da richiedere la tutela del bene, si procede
          con il diniego e la conseguente dichiarazione, provvedimenti che, da un punto di vista formale,
          fanno acquisire alla “cosa” lo stato giuridico di “bene culturale” e ne determinano l’ascrizione al
          patrimonio culturale attraverso atti formali. Qualora il bene rivesta rilevanza tale da poter costituire
          un arricchimento significativo per le collezioni pubbliche, la norma prevede la possibilità da parte
          dello Stato di esercitare il diritto di acquisto coattivo .
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               Non è necessario entrare nel dettaglio su queste procedure e sul loro commento, tenuto conto
          della mole di esaurienti studi e approfondimenti dedicati al tema , mentre è forse utile soffermarsi
                                                                              8
          sulla fase della valutazione, per una riflessione attenta.
               I fondamenti per il riconoscimento della qualità di bene culturale di una cosa sono naturalmen-
          te nella legge oggi vigente, frutto di una lunga evoluzione normativa , ma è evidente che si tratta di
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          enunciazioni di carattere generale, e non potrebbe essere diversamente.
               Piuttosto scarse sono invece, ancora oggi, le indicazioni di maggiore dettaglio, che sarebbero
          invece essenziali per una efficace azione di tutela improntata a criteri di uniformità ed omogeneità,
          pur nella piena consapevolezza della inevitabile discrezionalità tecnica della disciplina che coinvol-
          ge la scienza archeologica e storico-artistica.
               Per quanto riguarda in particolare le autorizzazioni all’esportazione, bisogna anche fare riferi-
          mento all’art. 137 del R.D. 363/1913, tuttora applicabile, nella materia specifica, sulla base dell’art.
          130 del Codice. La disposizione stabilisce che si debba vietare l’esportazione quando nell’oggetto
          siano presenti le caratteristiche e le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di interesse
          particolarmente importante.
               Tali condizioni sono oggi fissate dal co. 4, art. 68 del Codice, che obbliga gli Uffici Esportazione
          ad attenersi nelle loro valutazioni, ad “indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito
          il competente organo consultivo”. Questi indirizzi restano ancora quelli enunciati dalla Circolare
          Ministeriale n. 2718 del 13.5.1974 (tuttora vigente perché confermata dalla circolare 17 luglio 1998,
          n. 4261),  in cui furono sinteticamente elencati i criteri a cui attenersi per il riconoscimento dell’inte-
          resse storico-artistico e archeologico degli oggetti presentati per l’esportazione, che giova riportare
          testualmente:
          1. Per quanto riguarda la singolarità delle cose stesse:
              a) particolare nobiltà della qualità artistica, normalmente indicata come pregio d’arte;
              b) rarità, in linea assoluta, oppure nei confronti di un determinato artista, o centro, o scuola
          artistica o in relazione alla regione o alla zona da cui l’oggetto proviene;
              c) particolare significato della rappresentazione;
              d) originali qualità tecniche, anche in senso artigianale;
              e) valore di antichità e di prototipo per oggetti relativi alla storia della scienza;
              f) particolare difficoltà di acquisizione per restrizioni legali o simili quando si tratti di cosa
          originaria di altra nazione e di particolare interesse archeologico, storico, artistico e etnografico;
          2.  Per quanto riguarda l’interesse delle cose in relazione al contesto storico culturale di cui esse
             fanno parte:
              a) appartenenza sicura, o anche probabile ad un complesso artistico, storico, archeologico o
          monumentale;
              b) caratteri che ne facciano un esempio considerevole di tradizioni locali;
              c) appartenenza ad un’area di civiltà (archeologica, artistica, etnografica) diversa da quella di
          provenienza dell’oggetto e significativa di rapporti fra le varie civiltà, scuole o zone.
               Si tratta di un strumento ancora molto efficace nella sostanza, ma certamente assai sintetico ed
          in parte non aggiornato rispetto alla evoluzione successiva della normativa, che, per esempio, per
          quanto riguarda le monete, ha espressamente innovato e integrato le precedenti disposizioni, indi-
          cando i caratteri di rarità e pregio, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
          nonché al contesto di riferimento , quali elementi discriminanti per riconoscere l’interesse culturale.
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               A ben vedere si tratta di una più chiara enunciazione dei principi già contenuti nella citata cir-
          colare del 1974, laddove le originali qualità tecniche, anche in senso artigianale sono riconoscibili
          nel riferimento alle tecniche e ai materiali di produzione del Codice e il pregio d’arte corrisponde


          La circoLazione internazionaLe dei beni numismatici: iL ruoLo degLi uffici esportazione        S. Gatti
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