Page 372 - Notiziario del Portale Numismatico dello Stato n.1-2013
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               Facendo ancora riferimento ai criteri indicati dalla citata circolare ministeriale del 1974, inoltre,
          risultano sostanzialmente inutilizzabili, nel caso dei beni numismatici, quelli relativi all’ “interesse
          in relazione al contesto storico culturale di cui fanno parte”. Infatti praticamente mai le monete an-
          tiche presentate per l’esportazione provengono da un complesso o contesto archeologico noto e,
          a posteriori, è quasi impossibile stabilirne la provenienza, tenuto conto della loro circolazione già
          ampia nell’antichità, specialmente in età imperiale.
               Come individuare dunque i capisaldi per valutare l’interesse culturale o meno di una moneta,
          e qual è il grado di questo interesse tale da determinare un diniego all’esportazione e un provve-
          dimento di tutela, atti di natura accertativa che rientrano nella discrezionalità tecnica della Pubblica
          Amministrazione?
               Il problema è proprio quello di indirizzare meglio e con maggiore chiarezza la discrezionalità
          dell’esperto, inevitabile in quanto insita nella materia stessa, imbrigliandola però in linee guida, an-
          che se non rigide, ma quanto meno definite da margini ragionevolmente razionali e omogenei, che
          garantiscano la tutela uniforme del patrimonio da un lato e offrano certezze al libero commercio,
          quello legale, che pure esiste, dall’altro.
               E’ impossibile naturalmente pretendere criteri espressi nel minimo dettaglio, ma i principi
          stabiliti dal Codice potrebbero certamente essere meglio delineati, per esempio anche alla luce di
          quanto contenuto nel recente rinnovo del Memorandum d’intesa con gli Stati Uniti, in base al quale
          gli USA impongono particolari restrizioni all’importazione nel loro paese di specifiche categorie di
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          reperti archeologici, nelle quali sono state inserite alcune classi di monete “of Italian Types”  , ap-
          partenenti al patrimonio culturale italiano.
               Certo, al momento, queste categorie indicano semplicemente reperti archeologici per i quali
          è necessaria una specifica autorizzazione dell’autorità italiana – gli Uffici Esportazione – per l’im-
          portazione negli Stati Uniti e non significa che siano monete dotate di caratteristiche tali che ne
          impediscano l’esportazione e le connotino, di conseguenza, come beni di particolare interesse cul-
          turale. Inoltre, in attesa di linee guida specifiche,  anche volendo intendere fin da ora che si tratta
          comunque di monete alle quali dedicare la massima attenzione ai fini della tutela, esse rappresen-
          tano tuttavia soltanto una lista dei materiali numismatici di interesse archeologico e in particolare di
          quelli riconducibili al patrimonio italiano.
               Resta, comunque, il problema di tutte le altre, tra cui soprattutto quelle di epoca medievale, che
          possono provenire da scavi e quindi rientrare nella categoria dei beni archeologici, quelle di epoca
          successiva fino al periodo moderno e, ancora, quelle non facenti capo a “tipi italiani”, soprattutto
          antiche, che non solo possono appartenere a contesti archeologici della nostra nazione, in quanto
          circolate già nell’antichità, ma possono inoltre essere connotate da quelle qualità di rarità e pregio
          previste dalla legge, anche se prodotte da zecche situate fuori d’Italia, nonché rispondere alle carat-
          teristiche dei punti 1.f) e 2.c) della circolare del 1974.
               Qui si introduce uno degli aspetti più problematici che insorge molto spesso nel’attività di tu-
          tela esercitata dagli Uffici Esportazione, attinente non solo allo specifico settore dei beni numisma-
          tici, ma di portata notevolmente ampia che investe beni archeologici e storico-artistici di rilevanza
          culturale, e che andrebbe affrontato in via definitiva attraverso linee guida chiarificatrici: se la “ita-
          lianità” o meno dei beni sia elemento discriminante per la facoltà da parte dell’Amministrazione di
          esercitare la tutela.
               La questione, infatti, viene spesso sollevata nei frequentissimi ricorsi presentati contro i prov-
          vedimenti di diniego e di conseguente proposta di dichiarazione adottati dagli Uffici Esportazione,
          ricorsi che – proprio su tale questione – hanno esiti discordanti.
               L’argomento è estremamente complesso, poiché investe non solo problemi interpretativi della
          normativa, ma anche il concetto stesso di patrimonio culturale e la filosofia di fondo della sua tutela,
          che non si pretende certamente di affrontare in questa sede. Basterebbe chiedersi soltanto cosa si
          debba intendere per “italianità” prima del 1860.
               Forse giova almeno ricordare che proprio la citata circolare del 1974 indica la “particolare diffi-
          coltà di ulteriore acquisizione … quando si tratti di cosa originaria di altra nazione e di particolare
          interesse archeologico, storico, artistico, etnografico” e la “appartenenza ad un’area di civiltà …
          diversa da quella di provenienza dell’oggetto e significativa di rapporti fra le varie civiltà, scuole o
          zone” come due delle caratteristiche di un bene che ne impongono la tutela.


          La circoLazione internazionaLe dei beni numismatici: iL ruoLo degLi uffici esportazione        S. Gatti
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